Può la dirigenza modificare il mio orario di servizio quasi quotidianamente? Parliamo di ore a disposizione e ore buca

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Quante ore buca possono essere disposte per ogni insegnante? È previsto un compenso aggiuntivo? Ore a disposizione: può il dirigente scolastico modificare l’orario in giornata e mandarmi in supplenza in altra classe senza preavviso? Banca ore: di che si tratta? Cerchiamo di chiarirci le idee approfittando di un quesito interessante posto da una nostra lettrice.

Dubbi dei lettori – Può la dirigenza modificare il mio orario di servizio quasi quotidianamente? Le ore buca vanno retribuite?

Ci scrive una gentile lettrice:

Sono un’insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato presso una scuola media statale. Il mio orario di lavoro prevede n. 12 ore di attività con i miei studenti e n. 6 ore a disposizione. Nell’orario sono stati inserite diverse ore di “buco” e spesso mi viene richiesto di fare delle supplenze nelle medesime. Volevo chiedere quindi:

1) se le ore a disposizione fanno parte del mio orario di lavoro calendarizzato o se possono essere variate quotidianamente in base alle esigenze organizzativo-didattiche della scuola;

2) se le ore di supplenza svolte durante le ore di “buco” sono da considerarsi ore di lavoro in più rispetto alle 18 previste, e se necessitano di una autorizzazione specifica del dirigente.

Ore buca – Definizione

Le ore buca corrispondono alle ore assegnate ai docenti nel loro orario di lezione, durante le quali essi non risultano in servizio. A titolo esemplificativo, un’insegnante che un giorno della settimana lavora in seconda, terza e quinta ora; ecco che la quarta rappresenta appunto uno spazio vuoto, detto “buco” o “ora buca”.

Orario Docenti – Viene formulato dal Dirigente scolastico in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d’istituto

La tematica principale da analizzare è quella riferente all’orario scolastico del personale docente. Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell’organico dell’autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni etc, ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.

L’orario di servizio settimanale

È regolato dall’art. 28 del CCNL:

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:

  • 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
  • 22 ore settimanali nella scuola elementare
  • 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.

Il vigente CCNL suggerisce la possibilità di un orario plurisettimanale, normalmente da 2 a 4 settimane a patto che la parte variabile dell’orario non oltrepassi le sei ore settimanali e sia comunque definita con congruo preavviso

Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario

Contrattazione integrativa di istituto

Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:

“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18

Consiglio di istituto

“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioniT.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4

Collegio docenti

“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)

Dirigente scolastico

“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)

Ore a disposizione – Sono ore di servizio a tutti gli effetti – NON allontanarsi dal luogo di lavoro

Le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell’orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore a disposizione che rientrano nell’orario di servizio. I docenti solitamente coinvolti:

  • con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali tenuti al completamento dell’orario;
  • potenziamento;
  • recupero ore di servizio a causa della riduzione dell’unità oraria a 45-50-55 minuti;
  • compresenza;
  • con classi assenti;
  • docenti di sostegno con alunno non presente.

Erroneamente molti docenti ritengono di potersi allontanare da scuola se non vengono utilizzati per sostituire colleghi assenti nelle ore a disposizione. Questo comportamento non è corretto e potrebbe determinare anche sanzioni disciplinari nei confronti del docente che, senza regolare e precisa giustificazione o permesso concesso dal Dirigente scolastico o suo delegato, risultasse assente dal luogo di lavoro durante il suo orario di servizio obbligatorio.

Quindi anche il docente a disposizione che non viene impegnato nella sostituzione di colleghi assenti dovrà risultare comunque presente a scuola durante l’orario di servizio, anche in sala professori, se non impegnato con le classi o con gruppi di studenti. In caso contrario la sua risulterebbe un’assenza ingiustificata.

Non è previsto un orario stabile per tutto l’anno. Ma nemmeno l’estremo opposto e cioè un orario che cambia ogni giorno

Necessaria una via di mezzo. Se il Dirigente, in base ad esigenze organizzativo-didattiche ha la necessità di un cambio orario imminente, può impartire al Docente in questione un ordine di servizio. Auspicabile un minimo di tempo e il consenso dell’insegnante. Certo è, che, se tale situazione si verificasse quotidianamente, allora verrebbe meno il buon senso con una palese disparità di trattamento per i docenti. Diciamoci la verità: solo gli insegnanti di potenziamento o quelli con ore a disposizione, vivono il calvario, in alcuni casi, di orari modificati la mattina stessa o vedono le proprie ore utilizzate in sole supplenze quando potrebbero confluire nel piano dell’offerta formativa ed annesso arricchimento didattico per gli studenti. Il recente CCNL 2016/18 non ha risolto la questione, infatti recita:

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”

“Eventuali ore” può voler dire tutte le ore o solo qualcuna. Da un punto di vista normativo c’è ancora strada da fare, anche se negli ultimi anni si registra una diminuzione del fenomeno che vede i docenti di potenziamento o insegnanti con alcune ore a disposizione essere impegnati in sole attività suppletive.

Le ore di supplenza durante i “buchi” vanno retribuite

Se il Dirigente scolastico, o suo delegato, dispone un ordine di servizio al docente per lo svolgimento di una supplenza durante l’ora buca (non ora a disposizione) è prevista la retribuzione come ora eccedente il proprio orario di servizio. Necessario il consenso del docente; nessuno può essere obbligato ad effettuare ore di servizio in più.

Altra questione è la retribuzione dell’ora buca in sè, a prescindere se il docente venga utilizzato per supplenze. Anche questa controversia può essere risolta in sede di confronto a livello di contrattazione integrativa di istituto prevedendo un numero massimo di ore buca (ad esempio 2) per ogni insegnante, oltre le quali, può essere corrisposto un compenso. Ma anche in questo caso siamo ancora lontani da una “scuola ideale”.

La Banca Ore: sempre più in uso presso le istituzioni scolastiche

Sempre più scuole, per venire incontro alle esigenze di organizzare le sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa, ad esclusione degli scioperi e delle assemblee sindacali, ricorrono alla cosiddetta “Banca Ore”.

L’adesione a tale istituto, fino a quando non sarà presente una normativa chiara in merito, deve essere a nostro avviso facoltativa. Ogni scuola che ne volesse fare utilizzo, predispone un regolamento, ad opera del Collegio docenti, previa informazione e confronto con le parti sindacali.

Nel caso della nostra lettrice, qualora previsto dalla sua scuola, ella potrebbe ricorrere alla Banca Ore, prestando ore di servizio in più, senza retribuzione, per poi ottenere a suo favore dei permessi brevi o giornate di ferie; tutto ciò dipende da quanto previsto all’interno del regolamento interno di istituto e dal clima collaborativo tra il Ds, suoi delegati e i docenti.

N.B.: Il nostro consiglio è che in qualsiasi caso venga a determinarsi un cambiamento orario rispetto a quanto calendarizzato, il tutto risulti per iscritto a tutela del docente e della dirigenza.

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