Orario docenti: Dirigente dispone un’ora a disposizione e un’ora di ricevimento in più a settimana. Legittimo?
Una docente ci ha scritto in redazione spiegandoci che il Dirigente scolastico del suo istituto, e la commissione da lui delegata, hanno formulato un orario definitivo che prevede ulteriori due ore “buca” oltre quanto previsto a settimana da CCNL. L’utilizzo delle virgolette non è casuale in quanto in realtà queste ore non sarebbero libere dal servizio ma utilizzate per l’organizzazione gestionale-didattica dell’istituto: un’ora a disposizione per eventuali sostituzioni dei colleghi assenti, l’altra per il ricevimento genitori. Si può fare? Chiarimenti
Docenti – Orario di servizio settimanale
È regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi. Nel caso di settimana corta, il sabato è giorno libero per tutti i docenti indistintamente.
Il vigente CCNL suggerisce la possibilità di un orario plurisettimanale, normalmente da 2 a 4 settimane a patto che la parte variabile dell’orario non oltrepassi le sei ore settimanali e sia comunque definita con congruo preavviso
Orario di servizio – Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione [nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici]
Contrattazione integrativa di istituto
Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:
“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18
Consiglio di istituto
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni“– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4
Collegio docenti
“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)
Dirigente scolastico
“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)
Ore buca – Quante a settimana
Siamo a fine Settembre, Ottobre, generalmente. La Commissione delegata dal Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario di servizio ha completato il suo lavoro. Dopo uno o più orari provvisori, l’orario definitivo viene pubblicato tramite circolare; o lo si può trovare affisso in bacheca, in aula docenti, sul sito web.
Cominciano i malumori tra gli insegnanti: chi ha 5 ore consecutive, chi ha 4/5 ore buca a settimana, chi ha tre volte l’entrata a prima ora o l’uscita all’ultima. Tali dinamiche accadono in tutte le scuole italiane. Non è semplice redigere un orario che possa accontentare tutti.
A questo punto le istituzioni scolastiche per rimediare hanno sostanzialmente 2 possibilità:
- Il Dirigente scolastico formula l’orario di servizio nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Esigenze particolari dei docenti vanno motivate e sottoposte – prima che sia redatto in forma definitiva l’orario – in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico. Si cercherà di accontentare il più possibile gli insegnanti applicando il criterio di turnazione per il giorno libero desiderato oppure non ripetendo i medesimi disagi nell’anno scolastico successivo [ad es. eccessive ore buca per un docente non verranno attribuitegli l’anno dopo]
- Il Contratto integrativo di istituto metta nero su bianco, al paragrafo Formulazione orario delle lezioni, il numero massimo di ore buca che il docente ha settimanalmente: generalmente non più di 2-3 ore. Ed ulteriori criteri, a titolo esemplificativo, quali il non disporre 5-6 ore consecutive di lezione per lo stesso docente, garantire equa distribuzione di entrate a prima ora ed uscita all’ultima.
La seconda opzione è quella più auspicabile nelle istituzioni scolastiche; anche se spesso nei contratti integrativi di istituto ciò non viene esplicitamente riportato in quanto non è ben visto dai Dirigenti scolastici l’avere eccessive condizioni e criteri per la formulazione dell’orario.
Ore buca – Quando possono diventare ore a disposizione
Chiariamo che l’insegnante durante la propria ora buca:
- non è in servizio
- non è tenuto a restare a scuola
- non è responsabile di ciò che accade*
- può allontanarsi.
*Naturalmente, qualora decidesse di rimanere in istituto durante l’ora buca, è tenuto ad un comportamento coerente con la figura di pubblico ufficiale nei confronti degli alunni, colleghi, personale ATA e famiglie oltreché di dipendente pubblico nei riguardi del Dirigente scolastico.
Torniamo ad una delle domande iniziali:
“Può il Dirigente imporre un’ora a disposizione oltre il proprio orario di servizio? Ci sono una serie di casistiche:
- L’ora buca può diventare ora a disposizione per supplenze sostituzione colleghi assenti a patto che venga retribuita e che vi sia il consenso del docente
- L’ora buca può diventare ora a disposizione e contemporaneamente di “scambio” con riposo compensativo. La cosiddetta Banca ore: oggi svolgo un’ora in più di servizio/insegnamento/supplenza, in cambio esco un’ora prima domani, magari facendomi sostituire dal collega che a sua volta ho sostituito in principio. Il tutto supervisionato dal delegato del DS, in genere il vicario o il referente di plesso. Sempre più spesso è prassi per le istituzioni scolastiche dotarsi di un apposito regolamento interno approvato dal Collegio docenti che declini tutte le dinamiche in merito.
- L’ora buca diventa ora a disposizione per tutto l’anno [un’ora in più a settimana oltre l’orario di servizio] in quanto le lezioni non sono di 60 minuti ma di 50-55 minuti e quindi il personale scolastico è tenuto al recupero delle frazioni orarie non svolte. Occorre una delibera/regolamento del Collegio docenti che abbia ad oggetto “Modalità e criteri per il recupero delle ore di insegnamento – Sostituzione colleghi assenti“
- L’ora a disposizione, tranne le dinamiche sopra citate, oltre l’orario di servizio, non retribuita, senza il consenso del docente e senza un regolamento interno ad hoc non può mai essere imposta dal Dirigente scolastico
Un’ora in più a settimana per il Ricevimento Genitori – Si può fare
L’articolo 29 comma 4 del CCNL 2007 recita:
“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
La norma contrattuale indica che il docente ha obbligo di rispondere alle richieste di colloqui da parte delle famiglie in orario antimeridiano. Ciò va effettuato oltre, a prescindere, dagli incontri scuola-famiglia calendarizzati dall’istituzione scolastica [che rientrano nel computo delle 40 ore da dedicare agli incontri collegiali.]
Al fine di garantire le richieste delle famiglie le scuole, per prassi, individuano un’ora settimanale che l’insegnante dovrà mettere loro a disposizione per incontri su prenotazione. Impropriamente viene definita 19ma ora ma il docente dovrà ritenersi impegnato solo qualora qualche genitore abbia prenotato l’incontro col medesimo*.
Ne consegue che il docente, se ha appuntamento con il genitore, è in servizio a tutti gli effetti; se non riceve alcuna prenotazione e non ha di conseguenza alcun appuntamento con le famiglie, può disporre del suo tempo come meglio crede, anche allontanandosi dall’edificio, né tantomeno può essere obbligato ad effettuare supplenze per sostituzione colleghi assenti, a meno che, come già ribadito più volte, ci sia il suo consenso e l’ora venga retribuita come eccedente.
La prassi di stabilire un’ora a settimana per il ricevimento quindi è corretta solo al fine di mettere a disposizione delle famiglie un calendario delle disponibilità dei docenti a riceverle.
*Alcuni istituti scolastici stabiliscono un pomeriggio al mese da dedicare al rapporto scuola-famiglia; più diffusa l’ora settimanale; è l’autonomia scolastica a decidere le modalità operative.