Orario di servizio del docente di sostegno: come e chi lo stabilisce

Giuseppe Argiolas Consigliere Nazionale CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di sostegno) – La questione annosa della predisposizione e approvazione dell’orario curricolare dei docenti di sostegno da parte dei dirigenti e consigli di classe si ripropone anche nel periodo della pandemia.
Il richiamo di questo “adempimento da parte consigli di classe” nelle circolari ad opera dei dirigenti scolastici non è supportato da alcuna normativa vigente “I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 Dlgs 297/94” e pone la necessità di esplicitare ancora una volta la natura reale del docente di sostegno “Sentenza Consiglio di Stato 1204/2002 Lo status dell’insegnante di sostegno – All’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato)”.
L’attenzione richiamata dal dirigente scolastico in subordine rispetto ad un’azione di promozione e di coordinamento comune delle attività di circolo o di istituto (ad ogni inizio di anno scolastico) “art. 396 – Funzione direttiva Testo Unico 297/1994 – In particolare, al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti; evidenzia come anche nei confronti degli insegnanti di sostegno debba essere tutelato il principio generale di non discriminazione diretta e indiretta (art. 4 legge n.61 del 2000) applicabile non solo al rapporto orario di lavoro (a tempo pieno e a tempo parziale), ma anche per quanto riguarda l’importanza di ogni singola azione disciplinare nell’ambito di una programmazione didattica – educativa unitaria “C.M. n.271 del 10 settembre 1991 – siano tutelate sia la dignità culturale e didattica dei vari ambiti disciplinari, sia il principio della parità delle prestazioni professionali dei docenti”.