Orario di servizio ATA: su 5 gg. valido per tutto l’anno scolastico, diniego ferie deve essere motivato

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Il personale ATA chiede consulenza su aspetti della vita lavorativa che spesso non sono chiari in alcune scuole. 

Una nostra lettrice chiede

Sono una collaboratrice scolastica, nella mia scuola si lavora 7.12.mi è  stato riferito che nei mesi estivi, terminate le attività didattiche, si torna a regime, ossia 08.00 – 14.00 e si lavora anche il sabato, le risulta? Inoltre è legittimo obbligare i collaboratori a prendere non più di quindici giorni continuativi e i restanti come vuole la dsga? Ringrazio anticipatamente 

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, quando la scuola decide di effettuare un orario lavorativo su 5 giorni la settimana, si intende per tutto l’anno scolastico di riferimento della delibera. Il fatto che il suo DS intende modificare l’orario di servizio, al personale ATA, proprio durante i mesi estivi a parere dello scrivente è un atto illegittimo che va contro la delibera effettuata a inizio A.S.

Per quanto riguarda il quesito sulle ferie, la informo subito che le ferie imposte sono illegittime. Il comma 11 dell’art. 13 del CCNL scuola/2007 chiarisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.

Chiarito che, il dipendente ha la facoltà di usufruire di 15 gg. continuativi di riposo nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, la restante parte delle ferie può essere fruita compatibilmente con le esigenze di servizio. Il motivo del non accoglimento della domanda deve essere messo per iscritto all’interessato.

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