Orario di lavoro personale ATA: è stabilito a inizio anno, al massimo 9 ore al giorno

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Com’è strutturato l’orario di lavoro del personale ATA? Quante ore si fanno alla settimana e quante al giorno? Se n’è parlato con Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua) che, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha presentato le slide con le informazioni utili per il personale ATA neoassunto.

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali. Le ore si dimezzano nel caso di regime part time.

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.

Se la prestazione di lavoro eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti.

L’orario di lavoro è stabilito a inizio anno.

Tra i sistemi di programmazione dell’orario di lavoro esistono 3 modalità: flessibile, plurisettimanale, turnazioni.

Per quanto riguarda la turnazione, nel CCNL vengono indicati i criteri da rispettare:

a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l’adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
e) un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Neoassunti ATA: orario di lavoro, periodo di prova, ferie. Tutto quello che c’è da sapere nelle SLIDE della Uil Scuola Rua

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