Orario di lavoro del DSGA: modalità di organizzazione oraria

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Proponiamo una accurata analisi del tema relativo all’orario di lavoro dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, c.d. DSGA, ed in particolare sulle modalità di organizzazione settimanale dell’orario di servizio e della flessibilità oraria che il dirigente scolastico può riconoscere alla figura.

Punto di partenza è sempre la normativa in vigore, in particolar modo quella di natura contrattuale – il CCNL Scuola 2006-2009 e il CCNL Istruzione 2016-2018 – e il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 “Testo unico sul pubblico impiego”.

Le 36 ore settimanali.

Il DSGA rientra tra il personale ATA, come prevede la Tabella A allegata al CCNL Scuola 2006-2009 che lo inquadra nell’area D.

L’orario di lavoro del personale ATA, dunque anche del DSGA, trova puntuale disciplina nell’art. 51 dello stesso CCNL: “l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali”.

Regole organizzative generali.

L’art. 51, comma 1 e comma 3, fissa dunque alcuni criteri di massima di organizzazione dell’orario settimanale di servizio:

  • Almeno 6 ore continuative al giorno;
  • Di norma in orario antimeridiano, salvo la specifica eccezione delle istituzioni educative e dei convitti;
  • Massimo 9 ore giornaliere;
  • Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può chiedere (e deve ottenere) una pausa di almeno 30 minuti;
  • se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti, la pausa di 30 minuti deve essere prevista.
  • funzionalità dell’orario di lavoro all’apertura all’utenza e alle esigenze di lavoro, efficacia ed efficienza del servizio offerto e dell’attività lavorativa.

Le direttive di massima.

Lo strumento delle direttive di massima assume massima rilevanza nell’organizzazione del piano di lavoro del DSGA. Si tratta di un documento a firma del dirigente scolastico, nell’ambito dei suoi poteri di direzione gestione e controllo del personale fissati dall’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le direttive indicano i criteri da rispettare nell’esercizio delle prerogative del DSGA, nell’ambito della sua autonomia operativa, e gli obiettivi che andranno perseguiti per garantire un servizio conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Saranno dunque le direttive di massima a fissare il perimetro che il direttore SGA dovrà rispettare nell’organizzazione dei carichi di lavoro e delle attività dell’ufficio di segreteria, nonché della propria stessa organizzazione dell’orario di lavoro, fermi restando due principi generali:

  • flessibilità oraria, funzionale alle peculiarità dell’istituto scolastico, al carico di lavoro e al doveroso contemperamento con le esigenze personali;
  • autonomia operativa del direttore SGA nell’esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione agli obiettivi fissati ad inizio anno nelle direttive di massima.

La flessibilità oraria.

Come chiarito sopra, la flessibilità oraria del DSGA dipende dunque dalle direttive di massima emesse annualmente dal dirigente scolastico, dal piano annuale delle attività del personale ATA adottato dal dirigente scolastico, dalle caratteristiche della singola istituzione scolastica (ad esempio l’istituto comprensivo presenta necessità e peculiarità differenti rispetto alla gestione di un CPIA o di un istituto alberghiero), dal carico di lavoro che può variare in relazione ai diversi momenti dell’anno scolastico, e da molti altri fattori.

Il riferimento normativo del concetto di “flessibilità oraria” è rinvenibile nel CCNL Scuola 2006-2009 all’art. 53 comma 2 lettera a): “l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.)”.

La stessa norma prosegue inoltre prevedendo alcune situazioni in cui il dipendente (DSGA incluso) va favorito nell’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro: “I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 – che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale”.

Riduzione a 35 ore settimanali

L’art. 55 del CCNL 29 novembre 2007 prevede che il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:

  • Istituzioni Scolastiche educative;
  • Istituti scolastici con annesse aziende agrarie;
  • Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

In relazione a tale previsione, risulta difficilmente inquadrabile per i DSGA la concessione della riduzione oraria in quanto difficilmente organizzato in sistemi di turnazione, salvo che la sua organizzazione dell’orario di lavoro abbia comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, previste dalle direttive di massima del dirigente scolastico.

Considerazioni finali.

Chiarito il quadro normativo e contrattuale, è bene riportare una considerazione finale. La gestione delle istituzioni scolastiche, in particolar modo la parte amministrativo-contabile, si regge quasi esclusivamente sul proficuo rapporto professionale tra dirigente scolastico e direttore SGA, legati da un rapporto di direzione del primo sul secondo. Entrambe le parti, specie quella datoriale, dovranno operare con buon senso, condivisione e rispetto reciproco, nel delineare il quadro generale entro cui si svilupperà l’orario di lavoro del DSGA e nel riconoscimento della dovuta flessibilità oraria.

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