Orario ATA: in caso di servizio pomeridiano vale principio di turnazione
L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
Oggetto di contrattazione è la flessibilità di tale orario.
Contrattazione di istituto
In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario
Orario di servizio e deroghe per motivi familiari
La soluzione, quindi sta nella contrattazione d’istituto. Infatti è la contrattazione che stabilisce la rotazione dei turni di servizio tra tutte le unità dello stesso profilo.
Al tempo stesso, nel contratto d’istituto, vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta, possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole ( studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.).
Per i motivi sopra esposti non può essere imposto un turno fisso pomeridiano ad un dipendente che non né ha fatto esplicita richiesta.