Orari ingresso scuola, ANP: il Dpcm non può mettere in discussione l’autonomia scolastica

ANP – Il D.P.C.M. pubblicato ieri 18 ottobre ha riscritto – tra l’altro – la lettera r) del comma 6 dell’articolo 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020. Tale disposizione, oltre a incentivare il ricorso alle forme di flessibilità organizzativa già previste dall’autonomia scolastica suggerisce di incrementare l’utilizzo della DDI e di scaglionare gli orari di ingresso anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, prevedendo che l’ingresso non avvenga mai prima delle ore 9,00.
Entrambe le misure previste (DDI e scaglionamento) sono subordinate alla “comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali” e questo non può che significare che la loro operatività è vincolata al verificarsi di detta condizione.
“Siamo assolutamente convinti che il D.P.C.M. non possa snaturare il senso degli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999 e mettere in discussione l’autonomia scolastica – commenta il Presidente dell’ANP, Antonello Giannelli – . Pertanto, riteniamo condivisibili i chiarimenti forniti in merito alla rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita e all’orario di avvio delle attività didattiche. Tali misure, comunque, ricadono nell’ambito dell’autonomia scolastica che gode di tutela costituzionale e su cui, ovviamente, non è legittimo né utile transigere. La pretesa di differire rigidamente l’orario di ingresso, peraltro, sarebbe stata irragionevole in quanto avrebbe riguardato indistintamente sedi scolastiche situate in realtà geografiche profondamente diverse tra loro: basti pensare alle differenze esistenti tra l’area metropolitana di qualsiasi grande o media città e un qualsiasi piccolo centro rurale o montano. In questi ultimi, spesso, vi è una sola corsa in grado di portare gli studenti a scuola”.