Ora di religione, gli studenti che non l’hanno scelta restano in classe. Uil Scuola: “Responsabilità di vigilanza indebita per i docenti di religione”
“L’educazione al rispetto delle norme nel processo formativo delle studentesse e degli studenti è un momento essenziale e non derogabile, e il rispetto delle norme che tutelano gli studenti, non sono da considerare arbitrarie”.
Così il Segretario Nazionale UIL Scuola IRC, Giuseppe Favilla definisce quello che ad un mese dall’inizio delle lezione sta accadendo nella maggior parte delle scuole di tutta Italia.
La Uil Scuola IRC sottolinea con preoccupazione che anche l’anno scolastico in corso si è aperto con una situazione appunto bizzarra che riguarda la gestione da parte delle scuole italiane dei non avvalentesi dell’ora di religione cattolica. Proviamo, ancora una volta a dare un sguardo alla normativa.
L’art. 310 del Testo Unico tutela il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.
Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
A tutela degli alunni non avvalentisi è intervenuto il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, che accoglie il ricorso dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta di attività alternative, che
precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall’avvio delle attività didattiche.
A perfezionare la procedura, interviene la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 la quale precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 2021.
“La Circolare Ministeriale – commenta Giuseppe Favilla – andrebbe di fatto ad eliminare la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Le scelte si dovevano concludere entro il 30 giugno 2021 proprio per garantire di partire a pieno regime”.
La circolare ministeriale, come ricordato, è stata emanata in risposta a una sentenza che accoglie e riconosce le istanze dell’ UAAR. In particolare l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sottolinea la gravità dei ritardi nell’avvio delle attività alternative. Se la circolare intende dare risposta alla sentenza che accoglie queste istanze, è chiaro che tali situazioni non vadano più tollerate.
Il Dipartimento UIL Scuola IRC, per mezzo della Segreteria Nazionale dipartimentale ricorda che ad essere interessata a questa problematica non è solo l’UAAR, anche moltissimi docenti di religione cattolica che ogni anno vengono, loro malgrado, coinvolti in pratiche ai limiti del grottesco, pratiche scorrette che l’emergenza pandemica ha certamente amplificato.
I ritardi nell’avvio delle attività alternative comportano, non solo un mancato diritto per i non avvalentesi, ma un’attribuzione di responsabilità di vigilanza indebita ai docenti di religione cattolica che spesso si vedono impossibilitati nello svolgere le proprie lezioni regolari negando così il diritto che dovrebbe essere garantito anche agli studenti avvalentesi.
Il permanere in classe degli studenti non avvalentesi nega loro il diritto di svolgere l’attività scelta, attribuisce una responsabilità all’insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentesi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente.
La Uil scuola Irc si chiede come mai ci sia stata una assoluta indifferenza di fronte ai mutamenti legislativi intercorsi. Le scuole hanno proseguito indisturbate pratiche antiche che negano i propri diritti ai vari soggetti interessati scaricandone interamente la responsabilità sulle spalle degli insegnanti di religione che, ancora una volta, in nome di una collaborazione per il “buon” funzionamento della scuola si vedono costretti ad accettare in silenzio pratiche al limite della legalità.