Opzione donna, con 60 anni+35 di contributi entro il 31 dicembre 2022. Chiarimenti per il personale della scuola. CIRCOLARE INPS
La circolare INPS 6 marzo 2023, n. 25 fornisce i nuovi requisiti e le condizioni di accesso alla pensione anticipata Opzione donna a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2023. Le domande per Opzione donna per il personale della scuola sono state riaperte dal 1° al 28 febbraio.
Nella circolare INPS viene specificato che la norma contenuta nella legge di bilancio si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma.
Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli.
Pertanto, le lavoratrici di cui alla lettera c) in argomento possono accedere alla pensione c.d. opzione donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.
Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le lavoratrici in argomento conseguono la pensione anticipata c.d. opzione donna, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il successivo paragrafo 2.1);
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. il successivo paragrafo 2.2).
I dubbi circa il possesso dei requisiti del personale scolastico vengono risolti dalla circolare: l’INPS evidenzia che le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.
Il Governo starebbe intanto valutando delle modifiche per ampliare la platea dei beneficiari di Opzione donna: una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dall’abbassamento dell’età standard per l’uscita anticipata, prevista dalla manovra, dai 60 ai 59 anni per tutte le donne e addirittura ai 58 anni per le lavoratrici che soddisfano alcuni requisiti specifici.