Opzione donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e criterio calcolo “a percentuale”. Chiarimenti INPS

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Con il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4560, l’INPS fornisce chiarimenti per quei casi di lavoratrici che non possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna per effetto del pagamento dei periodi di riscatto anteriori al 1° gennaio 1996, determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali (quali, ad esempio, l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale), preclude l’accesso alla pensione anticipata Opzione donna.

Tuttavia – scrive l’INPS -, dall’esame delle casistiche rappresentate, risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla Opzione donna.

Per tale ragione, l’INPS dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata Opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro il 31 dicembre 2021.

MESSAGGIO

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