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Opzione Donna, cosa cambia dopo la circolare Inps, la guida per le lavoratrici del comparto scuola

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La legge di Bilancio ha introdotto la proroga ad Opzione donna e adesso l’Inps da le indicazioni e il suo ok alla presentazione delle domande per quante hanno raggiunto i requisiti entro la fine del 2021.

Probabilmente era scontato ma come sempre accade con nuove misure previdenziali o proroghe e correzioni dei vecchi strumenti, la circolare esplicativa dell’Inps si rende necessaria per completare l’iter di entrata in funzione delle novità. E così è stato anche per la nuova proroga del regime sperimentale donna, cioè di Opzione donna.

Parlare ancora oggi di regime sperimentale donna appare quanto meno fuori luogo, visto che da anni, di proroga in proroga la misura continua ad essere confermata. Fatto sta che nella legge di Bilancio è stato confermato l’ennesimo anno di sperimentazione della misura. Una proroga fino al 31 dicembre prossimo che viene confermata anche dall’Inps con un messaggio ufficiale (il n° 169/2021). Si aprono le porte, come misura prevede, alle uscite per quante hanno completato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2021. E per le lavoratrici del comparto scuola si riaprono le domande di cessazione dal servizio in vista delle potenziali uscite (per le lavoratrici optanti) dal prossimo primo settembre.

Cosa dice l’Inps nel messaggio 169 del 13 gennaio 2022

Tutto come previsto quindi, con l’Inps che recepisce i dettami della legge di Bilancio e conferma la proroga di Opzione donna. Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM , che, come prevede la misura, hanno completato  i requisiti previsti nel 2021, si riaprono le domande di cessazione dal servizio. Un adempimento questo che riguarda le istanze di cessazione dal servizio, obbligatorio nel comparto. Pertanto, chi vuole sfruttare l’Opzione donna avrà tempo per espletare la procedura entro il 28 febbraio 2022.

Infatti per evidenti questioni di tempo, dal momento che la novità della proroga di Opzione donna è sopraggiunta a fine dicembre con il varo della legge di Bilancio, l’estensione temporale per presentare domanda di cessazione era necessaria. In vigore dal primo gennaio 2022 quindi, Opzione donna può essere una valida soluzione per chi desidera lasciare il lavoro. Va ricordato, come detto in precedenza , che la domanda di cessazione dal servizio produce effetto dal 1° settembre 2022 per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 e dal primo novembre 2022 per l’avvio dell’anno accademico.

Dall’Inps il via libera alle domande ed una rinfrescata sui requisiti

L’Inps quindi ha confermato l’avvio della nuova stagione di Opzione donna, con il via libera alla presentazione delle domande. Tutto quindi come previsto dalla manovra finanziaria del governo Draghi, precisamente con l’articolo n° 1 comma n°94 della legge 234/2021, cioè la nuova legge di Bilancio.

Si ricorda che la possibilità di pensionarsi con Opzione donna, alla luce delle novità introdotte, riguarda le lavoratrici che hanno completato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 e che alla stessa data hanno raggiunto il requisito anagrafico minimo richiesto. Per le lavoratrici dipendenti (sia del settore pubblico che di quello privato) tale requisito è fissato a 58 anni, mentre per le autonome a 59 anni. Nel suo messaggio l’Inps sottolinea anche che la misura resta neutra dal punto di vista degli adeguamenti alle aspettative di vita.

La struttura della misura resta la medesima degli anni precedenti, con una finestra di 12 mesi per la decorrenza del primo rateo di pensione nel caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. E non cambia nulla nemmeno per le tanto discusse regole di calcolo dell’assegno. Chi opta per lo scivolo deve accettare il ricalcolo contributivo della prestazione, a prescindere dalla data in cui ha versato i contributi.

Un taglio che per evidenti questioni di tempo, riguarda qualsiasi lavoratrice che aderisce al regime sperimentale donna anche nel 2022. Infatti non c’è lavoratrice che non ha una parte dei suoi contributi, versati prima del 1996. Per raggiungere 35 anni di contributi alcuni anni di carriera devono per forza di cose ricadere nel sistema retributivo (fino al 31 dicembre 1995).

Naturalmente la penalizzazione in termini di assegno è tanto maggiore quanti più sono gli anni di lavoro e di contribuzione che ricadono nel sistema retributivo. Va ricordato infatti che per chi ha almeno 18 anni di versamenti effettuati prima del 1° gennaio 1996, ha diritto al calcolo retributivo della prestazione fino a tutto il 2011. E 15 anni di contributi calcolati con il contributivo invece che con il retributivo, segnano una netta differenza in termini di assegno pensionistico liquidato.

Per Opzione donna l’Inps sottolinea anche la cristallizzazione del diritto per gli anni successivi al 2022, anche senza nuove proroghe future. L’importante è sempre aver completato il doppio requisito entro la fine dello scorso anno.

Infine, per i 35 anni di contributi necessari va detto che sono utili tutti quelli effettivi, cioè al netto di quelli figurativi da disoccupazione e malattia. Altra precisazione riguarda il divieto di utilizzo del cumulo gratuito per arrivare ai 35 anni di contributi necessari.  Come per le stagioni precedenti di Opzione donna, anche per il 2022 la misura non permette il cumulo gratuito dei contributi. Alle interessate che hanno versamenti in diverse casse previdenziali la via possibile è quella della ricongiunzione, che però prevede un corrispettivo da pagare essendo onerosa.

Nel messaggio l’Inps non accenna al riscatto agevolato della laurea come strumento utile al completamento dell’età contributiva prevista. Ma essendo rimasta inalterata l’intera struttura di Opzione donna, appare scontato che il riscatto agevolato resterà utile all’obbiettivo.

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