Operazioni di mobilità. Come verranno collocati gli esuberi?
red – Dopo la scadenza dellae domande di cessazione dal servizio, l’operazione importante è quella relativa al personale docente in esubero, alcune migliaia, nei confronti dei quali si potrebbe applicare il dispositivo contenuto nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 14 commi 17 e 20 bis
red – Dopo la scadenza dellae domande di cessazione dal servizio, l’operazione importante è quella relativa al personale docente in esubero, alcune migliaia, nei confronti dei quali si potrebbe applicare il dispositivo contenuto nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 14 commi 17 e 20 bis
comma 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
comma 20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l’anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell’espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.
Quindi l’esubero andrà conteggiato al termine delle operazioni di mobilità. Qualora il docente risulti in sovrannumero bisognerà trovare una collocazione tra quelle indicate, con priorità rispetto al personale a tempo determinato, anche in altri gradi istruzione o classi di concorso, su posti di sostegno, se il docente è in possesso della relativa specializzazione o corso di formazione.
Caso estremo, scatterà il 20bis, la collocazione in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 (65 anni di età per gli uomini, 61 per le donne, con 20 anni di contribuzione e eventuali deroghe, 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età ovvero la maturazione della quota 96).