Operatore economico per affidamenti superiori a 5mila euro, il controllo fiscale: modus operandi

Tra i molteplici controlli che le istituzioni scolastiche devono effettuare prima di procedere con l’aggiudicazione di un affidamento pubblico di valore superiore ai cinque mila euro, quello della verifica della regolarità fiscale dell’operatore economico appare uno dei più importanti e, probabilmente, quello dai contorni più “oscuri”. Con tale articolo si cercherà di fare chiarezza su una simile verifica fornendo, altresì, uno spunto circa il corretto modus operandi da adottare.
Le fonti normative
Come ormai di consueto, appare opportuno partire dall’esame delle fonti normative maggiormente rilevanti. Queste possono così essere sintetizzate:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge dalla L. 24 novembre 2006, n. 286;
- D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, “interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”;
- Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, “modalità di attuazione dell’articolo 48bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “codice dei contratti pubblici”;
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
La normativa
A differenza di quanto originariamente previsto (controllo solo in occasione di contratti di valore superiore a 10 mila euro) oggi, per effetto della legge di stabilità del 2018, la verifica va effettuata per tutti quegli affidamenti il cui valore superi i 5 mila euro. L’art. 48bis del D.P.R. n. 602/73, infatti, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, pertanto anche le istituzioni scolastiche, prima di pagare un corrispettivo superiore a 5 mila euro devono preliminarmente controllare se l’operatore economico affidatario abbia o meno debiti, nei confronti dell’agenzia delle entrate-riscossione, per un importo almeno pari a quella cifra. In caso di esito positivo, quindi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificherebbe alla scuola un atto di pignoramento dei crediti vantati dall’operatore economico verso terzi. In una simile ipotesi, pertanto, l’istituzione scolastica avrebbe l’obbligo di sospendere il pagamento, per seguire le istruzioni dell’agente della riscossione incaricato. Generalmente, quest’ultimo, dopo i controlli del caso, ordina alla scuola di versare direttamente nelle casse dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’importo per il quale il fornitore è debitore e di pagare a quest’ultimo l’eventuale differenza eccedente. Così, ad esempio, in occasione di una fornitura dal valore di sette mila euro e in presenza di un debito accertato di sei mila euro del soggetto affidatario, quest’ultimo sarebbe pagato solo per mille euro. I restanti sei mila euro, infatti, sarebbero versati direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come effettuare il controllo?
Per rispondere a una simile domanda bisogna preliminarmente analizzare l’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 tenendo, però, in dovuta considerazione anche l’art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973. Ebbene, mentre il primo impone un controllo della regolarità fiscale prima dell’aggiudicazione dell’affidamento, il secondo lo pretende al momento del pagamento della fattura.
Tale differenza sta alla base del motivo per cui la suddetta verifica, prima dell’aggiudicazione della gara, non vada mai effettuata sul portale acquistinretePA. Utilizzando tale piattaforma, infatti, e in presenza di un debito dell’operatore economico, si ingenererebbe nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la legittima convinzione che l’istituzione scolastica abbia già ricevuto prestazione e fattura e che, pertanto, sia in procinto di effettuare il pagamento. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione farebbe scattare immediatamente il pignoramento dei crediti vantati dal fornitore verso terzi, senza sapere, invece, che nessun credito (e di conseguenza nessun debito) è ancora effettivamente maturato. Mancando la prestazione, infatti, l’obbligazione del pagamento in capo alla scuola sarebbe giuridicamente inesigibile. Invero, non ci sarebbe nulla da pignorare e l’ordine rivolto all’istituzione scolastica di procedere con il pagamento direttamente nelle casse dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione cadrebbe nel vuoto. La scuola, così, dovrebbe richiedere l’annullamento del controllo effettuato con tutte le problematiche che ne potrebbero seguire.
Ma allora come fare il controllo di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 senza imbattersi in tale inconveniente?
La risposta è più semplice di ciò che si possa pensare. Occorre predisporre, infatti, una lettera su carta intestata con la quale si comunica l’intenzione di procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 per la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento. Dovranno, pertanto, essere riportati i dati dell’operatore economico che si intende verificare specificandosi, nella richiesta, che lo stato della gara è in fase di pre-affidamento. La lettera, così, redatta, deve essere inoltrata all’indirizzo pec dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. E ciò per mettere quest’ultima nelle condizioni di fornirci il certificato di regolarità fiscale.
Solo dopo avere affidato il contratto, ricevuta la prestazione e la fattura da parte del fornitore, e subito prima del pagamento, sarà possibile effettuare il controllo di cui all’art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 nel portale acquistinretePA. E ciò per sapere se l’importo contrattualmente pattuito con il fornitore potrà essere a quest’ultimo erogato ovvero dovrà essere versato nelle casse dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (in caso di debito).