Oneri deducibili dal 730: non vanno duplicati quelli già presenti nella CU

Abbassare l’Irpef con gli oneri deducibili è una cosa molto importante ma bisogna stare attenti a non inserire gli oneri già trattati nelle Certificazioni Uniche.
Le vie per pagare meno tasse sui redditi prodotti sono sostanzialmente due. Ci sono gli oneri detraibili, che vanno ad abbassare l’Irpef dovuta dopo che l’imposta è stata calcolata nel 730 e ci sono gli oneri deducibili, quelli che abbassano il reddito su cui l’imposta viene calcolata.
Proprio sugli oneri deducibili occorre prestare attenzione perché il loro inserimento nasconde spesso delle insidie poco note ma pericolose perché possono andare a determinare una minore imposta versata con conseguenti sanzioni in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una cosa che pochi sanno è che esistono degli oneri deducibili che il datore di lavoro riporta nelle buste paga e nei cedolini relativi allo stipendio e che pertanto, finiscono già nelle Certificazioni Uniche che i datori di lavoro entro lo scorso 31 marzo hanno messo a disposizione dei lavoratori. Nel 730 se gli oneri deducibili sono stati già considerati nelle Certificazioni Uniche, non vanno riportati di nuovo perché provocherebbero una doppia deduzione di cui una, evidentemente non spettante.
Deduzioni, quali sono?
Quando parliamo di oneri deducibili parliamo di quelle spese sostenute che danno diritto all’abbattimento del reddito su cui viene calcolata l’Irpef. In altri termini, è anche grazie agli oneri deducibili che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con conseguente calcolo dell’imposta dovuta, dal reddito complessivo di un contribuente si passa al reddito imponibile.
Questo vale sia per il modello 730 che per il modello Redditi PF. Nello specifico gli oneri deducibili più comuni sono:
- I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- I contributi previdenziali volontari;
- L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge;
- I contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari;
- Le erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose;
- Le erogazioni liberali in favore di ONLUS;
- Le erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di volontariato;
- Le erogazioni liberali a favore delle e Associazioni di promozione sociale;
- Le spese mediche e di assistenza di persone con disabilità.
Occhio alla doppia deduzione, non si può fare
Spetta al contribuente italiano la facoltà di dedurre dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi con Modello 730 o Modello Redditi PF, gli oneri sostenuti nell’anno di imposta precedente quello a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce. E possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo anche gli oneri sostenuti per i propri familiari a carico fiscalmente.
Se però alcune deduzioni sono state già inserite nelle buste paga da parte del datore di lavoro e quindi dedotte a monte, queste non vanno riportate nelle dichiarazioni dei redditi.
In base al modello utilizzato cambia il campo in cui inserire gli oneri. Infatti nel modello 730 occorre compilare il quadro E, precisamente alla seziona II. Nel modello Redditi PF invece occorre compilare il quadro RP. Prima di farlo occorre controllare che non vi siano oneri deducibili già considerati dal datore di lavoro. Il controllo della Certificazione Unica è sempre un suggerimento da seguire e non solo per la fattispecie di situazione di cui parliamo oggi. Infatti non è raro trovare erronei dati riguardanti le detrazioni per familiari a carico o per lavoro dipendente.
Tornado agli oneri deducibili, va controllata la CU 2021, quella che si riferisce ai redditi prodotti nel 2020 e precisamente al punto 431. Infatti è in quella parte di Certificazione Unica che c’è il totale degli oneri deducibili già considerati dal datore di lavoro. Nel dettaglio poi, dal punto 432 al punto 437 sono riportati tutti gli oneri deducibili uno per uno, con tutti i dettagli circa la tipologia di onere stesso.