Obbligo vaccino personale scuola comincia il 15 dicembre. Fino a quando dura l’eventuale sospensione?

Vaccino obbligatorio per il personale scolastico: la misura scatterà dal 15 dicembre ma interesserà ciascuno in maniera diversa, in corrispondenza al proprio piano vaccinale. Bisogna infatti rispettare i tempi previsti tra prima, seconda e terza dose. Inoltre il DL 26 novembre 2021 specifica che la dose di “richiamo”, cioè la terza dose può essere fatta entro i termini di scadenza del Green Pass.
Obbligo vaccinale, chi riguarda
Il DL 26 novembre 2012 art. 2 (estensione dell’obbligo vaccinale)
1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e’ inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
Tutto il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Pertanto non c’è una data unica per tutti ma bisogna seguire le circolari del Ministero della Salute che indicano l’intervallo di tempo tra prima, seconda e terza dose, nonché la possibilità di effettuare la terza dose entro il termine di validità della certificazione Covid 19.
Circolare del Commissario Straordinario Francesco Figliuolo, in cui si indica la priorità nell’accesso ad hub e centri vaccinali per il personale che ha l’obbligo.
Se si sceglie di non aderire all’obbligo
Il personale scolastico che sceglie di non aderire all’obbligo di vaccinazione (al di là dei casi previsti dalla normativa per esenzione o differimento), va incontro alla sospensione dall’attività lavorativa.
Nel caso del personale scolastico deve essere il Dirigente Scolastico a rilevare l’inosservanza dell’obbligo con comunicazione scritta che determina
- l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa
- la conservazione del rapporto di lavoro
N.B. La sospensione non ha conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di sospensione
- non è dovuta la retribuzione, nè altri compensi o emolumenti.
Fino a quando dura la sospensione?
Il termine è indicato nel DL 26 novembre 2021 “La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021“.
Dunque anche dopo la sospensione il personale può decidere di avviare il percorso vaccinale (a seconda il relativo piano di ciascuno) e quindi rientrare in servizio.
Infatti il DL prevede all’art. 2 comma 4 “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ lavorativa. “
Una misura che non mancherà di creare delle perplessità, sia perché viene citato solo il personale docente, sia perché non è previsto dalla normativa attribuire un contratto di supplenza senza una data di termine, oltre alla difficoltà che si potrebbe creare nel reperire personale senza una previsione certa della durata dell’incarico.
In ogni caso la sospensione per il personale titolare dura ” non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” ossia il 15 giugno 2022, quando in tutte le regioni saranno già concluse le lezioni (tranne per scuola di infanzia) anche se dovranno ancora svolgersi gli Esami di Stato di scuola secondaria primo e secondo grado, per i quali come al solito saranno sicuramente adottati specifici protocolli di sicurezza.
N.B. Siamo ancora in attesa di puntuali indicazioni da parte del Ministero sull’applicazione concreta del DL, pertanto consigliamo ai nostri lettori di attendere le indicazioni ufficiali e di consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per qualsiasi decisione.
Inoltre il DL deve ancora seguire l’iter parlamentare in cui potranno essere apportate delle modifiche.
DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]