Obbligo vaccino docenti e ATA dal 15 dicembre, ma niente licenziamento: la misura nel decreto Super Green pass

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Dal 15 dicembre il personale scolastico è obbligato al Vaccino Covid per svolgere il servizio a scuola. Con il nuovo decreto Super Green pass l’obbligo del vaccino è esteso al personale dirigente, docente e ATA delle scuole. Non solo: tutti dovranno sottoporsi alla terza dose, anzidetta di richiamo, secondo le modalità del piano di vaccinazione. Il tampone per la validità del Green pass non sarà più sufficiente.

Il provvedimento – si legge nella nota del 24 novembre di Palazzo Chigi – stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Il decreto 24 novembre 2021

L’articolo 4 ter del nuovo decreto

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale:

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

L’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,prevede

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario di cui all’articolo 9, commi 2, lettere a) e c-bis), e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Non è previsto il licenziamento

I dirigenti scolastici, tenuti al controllo di docenti e ATA, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.  Non è dunque previsto il licenziamento.

Tuttavia, al personale che non si sottopone al percorso vaccinale finora previsto dal Ministero della Salute non spetta lo stipendio: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.

N.B. Il decreto non è stato ancora pubblicato in gazzetta Ufficiale, bisogna attendere le comunicazioni ufficiali in merito.

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