Obbligo vaccino ATA, il periodo di sospensione senza retribuzione non fa maturare le ferie

Una domanda che può interessare diversi colleghi è, in attesa dello svolgersi dei vari ricorsi, come deve comportarsi chi come me è stato sospeso dal 21 dicembre al 31 marzo per il calcolo delle ferie da chiedere?
Il mio quesito specifico è più complesso però…oltre alla situazione sopra esplicitata ho un contratto a T.I. alla scuola secondaria di 1 grado, chiusa il sabato, dunque operativa su 5 gg settimanali, con part time verticale su 3 gg per tot. 12 h. Dal 1 aprile rientrata in servizio demansionata svolgo 24 h in presenza su 4 gg per poter conciliare il nuovo impegno orario con le esigenze familiari. Dal 16 giugno decade il demansionamento. Come mi devo regolare per il calcolo ferie maturate? Non saprei davvero come muovermi, grazie per il prezioso aiuto che potrà darmi.
P.S. Un quesito poi che mi lascia in dubbio da anni è: nel periodo estivo, essendo comunque io in part time verticale, richiedo le ferie sui giorni in cui sarei in servizio? o sarei reperibile su 5 gg quando ho comunque la retribuzione del part time? Grazie
di Giovanni Calandrino – gentilissima lettrice, nel suo quesito ci sono due situazioni non molto chiare.
1. non si capisce come mai un ATA a tempo indeterminato passa da un orario di lavoro da 12 h a 24 h settimanali durante l’anno in corso.
2. non comprendo il “demansionamento” di cui lei parla, poiché la nota MIUR prot. n. 620 del 28/03/2022 per il personale ATA afferma che:
Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
Dunque nessun “demansionamento” è ammesso.
Fatta questa doverosa premessa, rispondiamo al quesito. Purtroppo durante il periodo di sospensione disposto ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, al personale in questione non spettava nessuna retribuzione.
L’art. 13 del CCNL/2007 scuola afferma che, durante le assenze senza retribuzione non si maturano le ferie:
- Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Dunque dal 1 settembre al 20 dicembre e dal 1 aprile al 31 agosto matura 13,10 giorni di ferie e 1,75 di festività soppresse (calcolo effettuato su base trenta su part-time verticale di 3 giorni su 5 alla settimana).
- Un quesito poi che mi lascia in dubbio da anni è: nel periodo estivo, essendo comunque io in part time verticale, richiedo le ferie sui giorni in cui sarei in servizio? o sarei reperibile su 5 gg quando ho comunque la retribuzione del part time?
- sui giorni in cui sei in servizio.
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