Obbligo vaccinale, vale anche per il personale in malattia? Info e perplessità dai sindacati

Obbligo vaccinale per il personale della scuola: entrato in vigore lo scorso 15 dicembre in base al DL 172/2021, continua a far discutere. Dopo tre note di chiarimenti da parte del Ministero rimangono dei margini di incertezza sulle modalità applicative per il personale in malattia.
Ricordiamo che il DL 172/2021, in vigore dal 27 novembre, introduce l’obbligo di vaccinazione (ciclo primario + terza dose entro la scadenza del Green pass, attualmente valido per nove mesi) dal 15 dicembre.
Il personale interessato è il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]
Il decreto è al momento al vaglio del Parlamento per la trasformazione in legge, pertanto potrà ancora subire delle modifiche.
Di conseguenza, premettiamo che le informazioni contenute nell’articolo non possono costituire consulenza sindacale individuale e che ogni decisione in merito va concordata con le strutture sindacali e mediche del territorio.
Obbligo scolastico anche per il personale assente dal servizio per legittimi motivi
Con la nota del 17 dicembre 2021 il Ministero chiarisce che “A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, ad eccezione di…”
Solo con la nota del 20 dicembre è stato chiarito che l’obbligo non vale (cioè il Dirigente Scolastico non deve effettuare la procedura di verifica)
- nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola (per motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note)
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Le perplessità sul personale in malattia
Sempre la nota del 20 dicembre 2021 afferma
- Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Cosa ci spiegano i sindacati
UIL Scuola “Voler discriminare il grado di infermità che ogni stato di malattia comporta è un altro errore che implica una violazione di legge. È risaputo, infatti, che il certificato di malattia comporta l’obbligo della prognosi e non della diagnosi. Sul concetto di “infermità”, quindi, riteniamo che il ministero faccia nuovamente un giro pindarico che non esprime chiarezza. In ogni caso per la UIL Scuola resta ferma la posizione per cui si ritiene ovvio che anche il personale assente per malattia (a qualunque titolo) non sia incluso nell’obbligo.”
ANIEF: Diverse sono le segnalazioni che stiamo ricevendo in queste ore in merito a provvedimenti di sospensione di personale non in servizio per malattia. Questi provvedimenti sono illegittimi e come tali impugnabile in tribunale perché la norma parla chiaro, se non c’è prestazione lavorativa non ci può essere obbligo vaccinale
Flc Cgil: “La nota 1929 del 20 dicembre 2021 ritorna su una problematica già trattata, quella della cosiddetta “infermità”, introducendo ulteriori elementi che risultano inesatti se non addirittura inesistenti sul piano normativo e contrattuale. Il termine “infermità” è infatti rinvenibile nell’articolo 17 del CCNL 2006-2009 come sinonimo di malattia e non come istituto a sé stante, come sembrerebbe lasciar intendere la nota. Nella nota, infatti, si afferma che non sono soggetti a verifica coloro che “versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Ebbene l’inidoneità “temporanea o permanente” – che viene certificata dalle competenti commissioni presso le ASL – può essere inidoneità “a qualsiasi proficuo lavoro” (e non “al lavoro”, espressione che non esiste) oppure inidoneità alle proprie mansioni.
Qualora fosse inidoneità “a qualsiasi proficuo lavoro”, il personale sarebbe dispensato dal servizio senza alcun rapporto con l’amministrazione scolastica.
Invece, in caso di inidoneità (permanente o temporanea) alle proprie mansioni, il personale fruisce dell’istituto contrattuale dell’assenza per malattia oppure è in servizio ed utilizzato, a domanda, in altre mansioni o mansioni ridotte.
In quest’ultimo caso – e contrariamente a quanto si afferma nella nota – il suddetto personale, essendo in servizio nella scuola, va certamente sottoposto alle procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione.”