Obbligo vaccinale, solo quando sarà vaccinato il 90% si metterà in discussione il sistema delle sanzioni? Due sentenze

Commentiamo due sentenze interessanti della giustizia amministrativa, un Consiglio di Stato ed una TAR che affrontano, la problematica della sospensione del personale sanitario, il cui regime giuridico come è noto ora è anche esteso al personale della scuola in materia di obbligo vaccinale. Pronunciamenti interessanti perché lasciano intravedere quale potrebbe essere lo sviluppo della legislazione emergenziale sul punto.
Secondo il CdS, la vaccinazione massiva di chi a contatto con il pubblico è una misura indispensabile il contrasto al virus
Il Consiglio di Stato con provvedimento n° 06401/2021 afferma che soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione;
L’obiettivo è vaccinare il 90% della popolazione vaccinabile
Per i giudici è del tutto circostanza notoria che il programma vaccinale – che riposa sull’obiettivo di copertura vaccinale per almeno il 90% della popolazione di età superiore a 12 anni – non ha ancora centrato tale obiettivo. Così il T.A.R. Puglia, Sez. II – Lecce, 19 novembre 2021, n. 1685 . Continuano i giudici affermando che in tale contesto, va allora senz’altro condiviso l’assunto del Consiglio di Stato, secondo cui: “In fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all’ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito – va ribadito – tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di quel farmaco. La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza”.
La vaccinazione obbligatoria è conforme ai diritti dell’uomo
Occorre richiamare in questa sede anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella recente e significativa sentenza Vavřička e altri c. Repubblica Ceca dell’8 aprile 2021 emessa dalla Grande Camera in ric. n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1, ha “ritenuto che le nove vaccinazioni obbligatorie introdotte nella Repubblica Ceca – in quel caso a tutela dei minori- possono costituire, ai sensi dell’art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata quando vi sia una base legale, uno scopo legittimo ed esse siano necessarie in una società democratica per garantire, tra l’altro, il principio di solidarietà, che consiste nell’esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio” sotto forma di vaccinazione (v., in particolare, 279 e 306 della sentenza)” (par. 37.1) e che “La Corte afferma che l’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo (legitimate aim) ai sensi della Convenzione, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (272)”.
Non è possibile nella fase emergenziale alcuna esitazione vaccinale
Il TAR dell’Emilia Romagna con ordinanza N. 00576/2021 ricorda che nel bilanciamento tra i due valori, quello dell’autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV 2 per la c.d. esitazione vaccinale” (C.d.S, III, 20.10.2021, n. 7045)”;
– che, sulle questioni trattate, si è pronunciato nello stesso senso T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 10/11/2021 n. 333.
Per concludere…
Dunque, è probabile che quando si raggiungerà l’obiettivo del 90% circa della popolazione vaccinabile, vaccinata, probabilmente le misure sanzionatorie così come oggi le abbiamo conosciute possano conoscere un ripensamento ed essere più flessibili, così come è possibile che quando si supererà la questione emergenziale il tenore della giurisprudenza di merito possa essere sensibilmente discostata da quella attuale che stiamo conoscendo in questi mesi, totalmente e comprensibilmente arroccata su delle posizioni di chiaro sbarramento verso alcune posizioni giuridiche e di diritto, che come è noto ha visto il sacrificarsi di alcuni diritti fondamentali e sacrosanti, come quello della privacy per altri diritti di assoluta e vitale importanza come quello della tutela della salute pubblica.