Obbligo vaccinale per docenti e Ata, sei favorevole o contrario? Vota il SONDAGGIO

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Obbligo vaccinale non solo per il personale sanitario e delle Rsa, come finora, ma anche “per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

La redazione di Orizzonte Scuola chiede ai propri lettori se sono favorevoli o contrari alla misura introdotta dal governo.

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Il decreto Super Green pass

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale:

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

L’articolo 3 ter prevede l’obbligo alla terza dose:

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario di cui all’articolo 9, commi 2, lettere a) e c-bis), e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Non è previsto il licenziamento

I dirigenti scolastici, tenuti al controllo di docenti e ATA, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.  Non è dunque previsto il licenziamento.

Tuttavia, al personale che non si sottopone a vaccino e terza dose non spetta lo stipendio: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.

https://www.orizzontescuola.it/obbligo-terza-dose-per-docenti-e-ata-dal-15-dicembre-la-misura-nel-decreto-super-green-pass/

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