Obbligo vaccinale per docenti e Ata, l’ipotesi per il ritorno a scuola in sicurezza. Che succede se il lavoratore dovesse rifiutarsi?
Torna di moda l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Non è certo una strada che gli organi ufficiali stanno veramente pensando di attuare ma all’interno del dibattito relativo al rientro a scuola non manca un riferimento al fatto che un eventuale obbligo potrebbe garantire una maggiore sicurezza alla ripresa delle lezioni in presenza.
Proprio il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha esortato alla vaccinazione i circa 215 mila lavoratori della scuola ancora assenti dalla copertura.
A parlare di obbligo vaccinale per il personale scolastico, nelle ultime ore, è stato Agostino Miozzo, l’ex consigliere del Ministro Bianchi ed ex coordinatore del Cts: “Credo che in questa fase serva una forte moral suasion verso i reticenti, ma che in prospettiva si debba andare verso l’obbligo di vaccinazione per chi sta a contatto con gli studenti. Se hai la possibilità di vaccinarti e ti rifiuti, non puoi andare in classe”.
Parole che hanno riacceso appunto il dibattito, sopito per alcuni mesi ma sempre presente nell’ambito del rapporto fra covid e scuola.
Se arriva l’obbligo, che succede a chi si rifiuterà?
Ammesso che ad oggi non esiste alcuna indicazione su uno specifico obbligo vaccinale per il personale scolastico, in molti sui social ci chiedono: “se l’obbligo diventa reale, che succede se mi rifiuto di sottopormi al vaccino?”
Possiamo rispondere riprendendo quanto ci aveva spiegato lo scorso dicembre Pietro Ichino, giurista e docente ordinario di Diritto del Lavoro all’università di Milano.
Contattato da Orizzonte Scuola, l’esperto rispose: “se la vaccinazione è disponibile, l’amministrazione scolastica può esigere la vaccinazione come misura di sicurezza, nell’interesse dei colleghi insegnanti e degli studenti. L’insegnante che rifiuti di adempiere questa disposizione, se impartita da chi ne ha il potere/dovere, può concordare la sospensione dall’insegnamento (senza stipendio) fino alla fine della pandemia; altrimenti può essere licenziato“.
Infatti, secondo Ichino, “l’art. 2087 c.c. si applica anche nel settore pubblico, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 2 del Testo Unico del pubblico impiego, contenuto nel d.lgs. n. 161/2001“.
Vaccino Covid-19, Ichino: “In caso di obbligo, docente che rifiuta può essere licenziato”
Stiamo parlando per ipotesi. Difficilmente il Governo deciderà di estendere l’obbligo vaccinale al personale scolastico, visti anche i problemi che sta affrontando con il personale sanitario.
E poi l’esecutivo rischierebbe di cadere in contraddizione: seppur insediato solo nell’ultimo quarto di anno scolastico, da più parti è sempre stato issato lo slogan “la scuola è un luogo sicuro“. E che le misure di sicurezza adottate dalle scuole bastavano per riaprire alle lezioni in presenza. E infatti, praticamente quando ancora la vaccinazione non era estesa così come oggi, nel mese di aprile e soprattutto maggio, si decise di far tornare tutti in presenza. E’ vero che le varianti, come sottolineato dal presidente ISS Brusaferro, possono rappresentare una minaccia nelle prossime settimane, ma risulta evidente che con un buon numero di popolazione vaccinata a settembre, non si potrà obbligare il personale e dire facilmente: “vaccinatevi per mantenere la scuola sicura”.