Obbligo vaccinale docenti e ATA, se Green Pass scade durante le vacanze scatta l’iter di sospensione
Obbligo vaccinale per il personale scolastico: introdotto dal 15 dicembre in seguito al DL 172/2021 adesso al vaglio del Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche. Non vi è ancora un numero certo del personale che sarà sospeso, poiché l’iter prevede che si dia una risposta entro cinque giorni dall’invito ma l’avvio del ciclo di vaccinazione può avvenire entro i 20 giorni successivi.
Obbligo vaccinale: chi riguarda
L’obbligo è stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.
L’obbligo vaccinale riguarda – lo ricordiamo – sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo” “da adempiersi […] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021″
L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni) e la validità della certificazione C19 di 9 mesi.
Il Decreto Legge è attualmente in fase di conversione in Legge in Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche.
Riguarda il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]
Terza dose: si potrà fare dopo quattro mesi
Con circolare del 24 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha anticipato a quattro mesi – a partire dal 10 gennaio – il richiamo del vaccino (dose booster)
“la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni). ”
Il richiamo, per i soggetti ricadenti nell’obbligo, può essere fatto entro la validità della certificazione C19.
La validità, al momento, è di 9 mesi (DL 172/2021), ridotta a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022.
Il Decreto Natale infatti, con il quale lo stato d’emergenza viene prorogato fino al 31 marzo 2022, all’articolo 3 riduce la durata del green pass “a decorrere dal primo febbraio 2022”. Il certificato verde sarà valido 6 mesi e non 9, come accade attualmente.
Il personale soggetto all’obbligo ha la priorità nelle prenotazioni (in alcune regioni non vi è neanche bisogno della prenotazione) La circolare
Pertanto, bisogna fare i conti con l’intervallo di tempo minimo e massimo di validità della certificazione, per il quale invitiamo a contattare le strutture sindacali e mediche di riferimento.
Bisogna inoltre seguire il proprio piano vaccinale, a seconda la dose da ricevere, nonché la condizione di persona guarita dal Covid o che ha avuto una esenzione o differimento.
Da questo punto di vista l’articolo non affronta e non mira a fornire consigli a livello individuale o consulenza, ma presenta solo una situazione generale, che va poi calata nella situazione individuale, da individuare con il medico di riferimento.
Verifica dell’obbligo
Siamo nei giorni della pausa natalizia. Questo non vuol dire che il personale scolastico non sia in servizio, lo sono anche i docenti anche se non presenti giornalmente a scuola.
Questo spiega perché a ricevere l’invito sono anche docenti e ATA che non svolgevano servizio a scuola fino all’ultimo giorno di lezione perché in congedo parentale. L’assenza, per non ricadere nell’obbligo, deve essere piena o continuativa dalle attività a scuola.
Con nota – parere del 17 dicembre 2021 il Ministero ha precisato che l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto ministeriale 172/2021 interessa anche il personale assente per legittimi motivi, con alcune eccezioni. Ecco le eccezioni previste, alla luce delle note del 7, 17 e 20 dicembre 2021.
L’iter di sospensione
La procedura, presente nel DL, viene riassunta dal Ministero nella nota del 7 dicembre 2021
Il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
N.B. naturalmente trattandosi di una disposizione ancora nuova, invitiamo gli interessati a consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per assumere qualsiasi decisione in merito.