Obbligo vaccinale, docenti e ATA possono rifiutare terza dose?
Obbligo vaccinale: per il personale scolastico è scattato già dallo scorso 15 dicembre. Il DL 26 novembre è stato al vaglio del Parlamento, che la scorsa settimana lo ha approvato in via definitiva con poche modifiche, che non minano la struttura del testo.
Obbligo vaccinale: chi riguarda
Il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Chi non rientra nell’obbligo vaccinale
Il Ministero ha chiarito in via definitiva con nota del 20 dicembre 2021 che non è interessato dall’obbligo vaccinale (che riguarda la prestazione lavorativa)
- coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
- Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Le precedenti note avevano già individuato
il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale
- collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
- condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Naturalmente l’obbligo non riguarda coloro che hanno la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale è sospeso
Il personale che non adempie all’obbligo, sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione nè altri emolumenti.
La sospensione dura fino a quando il personale interessato non rientra in servizio con apposita documentazione prevista dal DL sull’obbligo vaccinazione, o comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dal 15 dicembre 2021. Per approfondire Fino a quando dura sospensione per non aver aderito all’obbligo vaccinale
L’obbligo riguarda sia il ciclo primario che la terza dose
Alcuni docenti e ATA ci scrivono chiedendo se l’obbligo riguardi anche la terza dose o se, avendo già aderito alla campagna vaccinale con due dosi, si possa scegliere se proseguire o meno con la terza.
Il DL sull’obbligo vaccinale ha affrontato anche questo caso. L’obbligo riguarda anche la terza dose.
L’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.
I tempi della terza dose dipendono dal ciclo vaccinale individuale (la terza dose non può essere somministrata prima che siano trascorsi quattro mesi dalla seconda inoculazione) e dalla scadenza del Green pass.
La scadenza, adesso di 9 mesi, sarà ridotta a 6 mesi dal 1° febbraio 2022.
Pertanto la dose booster può essere effettuata dopo i 4 mesi ed entro la data di validità del Green Pass individuale.
Non aderire alla terza dose, anche se si è completato il ciclo vaccinale primario, fa comunque scattare la sospensione. La sospensione scatta quando il Dirigente Scolastico effettua la verifica, si accorge dello stato negativo e avvia il procedimento di invito a fornire la documentazione comprovante la vaccinazione o l’avvenuta prenotazione.
Anche in questo caso la sospensione può durare max fino al 15 giugno.
Il DL non dice cosa potrebbe accadere dal 16, non si esprime in merito.
Chi non aderisce all’obbligo ed è over 50 ha una sanzione amministrativa
Va anche precisato che per il personale over 50 all’obbligo legato alla professione si aggiunge quello legato all’età. In questo caso la sanzione è amministrativa, comminata dall’Agenzia delle Entrate
Chi non aderisce all’obbligo non avrà più il Green pass
Non completare il ciclo vaccinale significa comunque non poter più usufruire del Green pass e quindi trovarsi nella condizione di “non vaccinato” . Condizione per la quale dal 1° febbraio 2021 scatta l’obbligo di Green pass base ottenibile anche con tampone per l’accesso a determinati uffici pubblici ed esercizi commerciali.
Dall’altro lato invece l’ipotesi di scadenza al momento senza limite per chi ha la terza dose.
La data del 31 marzo
Posto che il DL sull’obbligo vaccinale del personale scolastico indica come durata max della sospensione “6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021”, non sappiamo ancora cosa accadrà dopo il 31 marzo 2022, al momento posta come data limite dello stato di emergenza.
Quindi un discorso a parte potrebbe essere fatto per la scadenza del green pass dopo tale data, ma siamo ancora in una fase lontana e di cui il Governo non si è ancora occupato.
Obbligo vaccinale docenti e Ata, il provvedimento è legge. TESTO UFFICIALE [PDF]