Obbligo vaccinale docenti e ATA, personale sospeso perde punteggio?
Dal 15 dicembre 2021 scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, in relazione al piano individuale ed entro i limiti della certificazione verde C19 per quanto riguarda il richiamo successivo al ciclo primario. Il Ministero ha fornito prime indicazioni in una nota del 7 dicembre 2021, ma ci sono anche altri aspetti ancora da attenzionare.
Attraverso una approfondita disamina del DL 26 novembre 2021, al momento in discussione al Parlamento per la trasformazione in legge, il Ministero ha fornito alle scuole primi chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa.
Il personale sospeso
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento
el ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Personale sospeso: potrebbe maturare punteggio?
Ad essere interessato è tutto il personale eventualmente sospeso, a tempo indeterminato per la graduatoria interna di istituto e a tempo determinato per le graduatorie delle supplenze.
Analizziamo cosa dicono in proposito i sindacati che si sono già occupati della problematica
Nella scheda tecnica di analisi del documento la UIL Scuola risponde
“il periodo di sospensione non sarà utile, per esempio, ad acquisire punteggio nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, ad acquisire il punteggio in quelle interne di istituto ai fini della valutazione dell’anno di servizio (solo nei casi in cui l’assenza non retribuita è
complessivamente superiore ai 180 gg.). I giorni di sospensione non sono altresì utili al compimento dell’anno di formazione e prova per il personale neo-assunto in ruolo”
Il sindacato ANIEF ha avanzato una specifica richiesta
“In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, il riconoscimento del servizio giuridico ai fini della maturazione del punteggio massimo consentito, ed in relazione alla durata del rapporto di lavoro, per il personale assunto a tempo determinato e della progressione della carriera per il personale a tempo indeterminato.”
Questa l’attuale situazione. Il personale eventualmente interessato può rivolgersi alle strutture sindacali del territorio per maggiori info in merito.
Obbligo vaccinale docenti e ATA, istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione. CIRCOLARE [PDF]