Obbligo vaccinale docenti e ATA: personale assente dal servizio e “vacanze di Natale”. Le info dei sindacati

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: alcuni docenti e ATA ancora indecisi tra le possibilità che scaturiscono dal DL 172/2021, adesso al vaglio del Parlamento ma che dal 15 dicembre espleterà i suoi effetti per cui l’accesso all’attività di servizio sarà possibile solo con la vaccinazione (in base al proprio piano individuale) o la guarigione o l’esenzione.
Docente assente dal servizio
Discorso diverso per il personale non in servizio.
La nota n. 1889 del 7 dicembre 2021 con cui il Ministero ha fornito primi suggerimenti operativi alle scuole per adempiere a questo ulteriore passaggio del difficile anno scolastico 2021/22, afferma
“Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.”
Alcuni docenti e ATA che si trovano o si troveranno dal 15 dicembre in tale situazione chiedono se i giorni di sospensione delle attività didattiche devono essere ricompresi nell’assenza o se il rientro in servizio – solo formale, non essendo previste neanche riunioni collegiali – possa determinare l’obbligo di cui al DL in oggetto.
Il calendario della sospensione delle lezioni in ogni regione
Le risposte dei sindacati
UIL Scuola
▪ Personale assente dal servizio: Nella nota MI n. 1889 del 7 dicembre 2021 è indicato che il personale, per qualsiasi motivo assente dal servizio, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo (es. congedo biennale), congedo per maternità o parentale, malattia ecc., non rientra nell’obbligo della vaccinazione, per cui non può incorrere nella sospensione dal servizio, fermo restando che alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
Attenzione: è utile ricordare che, a differenza di alcuni istituti giuridici come la malattia propria o del bambino per cui l’assenza del dipendente decorre immediatamente dalla comunicazione della stessa, per istituti giuridici come es. il congedo biennale per assistenza all’handicap o il congedo parentale, sarà necessario rispettare i termini di preavviso previsti dalle relative norme. Ciò è importante per chi ha programmato un congedo o una aspettativa che dovrà avere una decorrenza non oltre i cinque giorni dal 15 dicembre 2021.
In ogni caso, se il personale risulta assente, a qualsiasi titolo, già a decorrere dal 15 dicembre, non dovrà ricevere nessuna comunicazione da parte del dirigente scolastico al fine di regolarizzare la propria posizione vaccinale. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
CISL Scuola
15) Il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale sospende l’obbligo vaccinale?
I docenti, durante il periodo di sospensione delle lezioni, sono considerati in servizio a tutti gli effetti e disponibili a partecipare ad eventuali attività deliberate. Pertanto, a nostro avviso, l’obbligo vaccinale non è sospeso.
ANIEF
10) Se si prendono i giorni di maternità per figlio, senza pagamento, il DS può mandare lettera lo stesso in quel periodo di permesso o anche nella sospensione di Natale?
No, per il periodo di congedo parentale vedi faq 3, per le vacanze di natale, invece, essendo considerato servizio si è soggetti ad obbligo vaccinale.
FAQ 3 “3) Chi è in congedo parentale e aspettativa può essere sospeso? E chi è in malattia?
Come stabilito dal decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, alla quale il DL si richiama, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Pertanto, chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, non è soggetto a nessun obbligo.
Chi è in malattia potrà ricevere la lettera di invito da parte del DS e dovrà pertanto comunicare al proprio datore di lavoro, entro i 5 gg. previsti, l’eventuale prenotazione o i motivi ostativi alla prenotazione della vaccinazione.
Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve comunque aver assolto all’obbligo vaccinale (Circ. Min. n° 1889 del 7 dicembre 2021) Tutte le FAQ Anief aggiornate all’8 dicembre 2021
N.B. In ogni caso, data l’importanza delle decisioni, consigliamo di contattare le strutture sindacali di riferimento per qualsiasi informazione aggiuntiva. L’articolo infatti non può tenere conto di situazioni individuali, che vanno affrontate singolarmente e illustra la situazione solo da un punto di vista generale e non specifico.