Obbligo vaccinale docenti e Ata, per i supplenti scatta alla presa di servizio

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Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole, nella serata di martedì 7 dicembre, le istruzioni operative in merito all’obbligo vaccinale per il personale docente e ATA. Analizziamo cosa accade per le supplenze.

Possono esserci due tipologie di supplenze:

  • supplenze per la sostituzione del personale docente e ATA sospeso
  • supplenze ordinarie, regolari.

Per quanto concerne la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

C’è un ulteriore elemento che viene chiarito dalla nota ministeriale. Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo.

Il supplente, dunque, potrà lavorare se ha effettuato la vaccinazione o è guarito dal Covid-19 o, ancora, è esente per motivi sanitari. In assenza di tali requisiti non sarà possibile costituire il rapporto di lavoro.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

15 DICEMBRE – Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

A partire da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi.

L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Si ritengono esclusi dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti. Alla data del rientro in servizio a scuola, il personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

L’obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.

Dal 15 dicembre, pertanto, tutti i lavoratori della scuola dovranno quindi essere vaccinati, guariti dal Covid-19 o esclusi in base a una certificazione medica. Questi ultimi dovranno essere destinati ad altra mansione senza taglio dello stipendio.

Obbligo vaccinale docenti e ATA, istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione. CIRCOLARE [PDF]

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