Obbligo vaccinale docenti e Ata: mansioni alternative, fondi ed equità. I nodi irrisolti del Decreto Riaperture [INTERVISTA]
Il Decreto Riaperture interviene anche sull’obbligo vaccinale per i docenti e Ata. Si introduce un nuovo articolo (4-ter) al Decreto-Legge n.44/2021 che disciplina, in modo esplicito, l’obbligo vaccinale anche per il personale della scuola.
Sull’argomento interviene a Orizzonte Scuola, la giurista Vitalba Azzolini, editorialista del quotidiano “Domani”.
Il decreto Riaperture ha creato non pochi problemi per quanto riguarda l’ambito scolastico. Pare che il governo si sia nuovamente incartato, non crede?
“Il demansionamento degli insegnanti non vaccinati è un problema di non poco conto per la scuola. In primo luogo, per quanto attiene al reperimento di mansioni alternative per tali insegnanti. Se il divieto di contatto con gli alunni è dovuto alla necessità che i non vaccinati non ne mettano a rischio la salute, gli stessi insegnanti non dovrebbero svolgere più in generale mansioni a contatto con il pubblico. Altro problema riguarda i fondi per le sostituzioni. I soldi stanziati per coprire i posti degli insegnanti che non possono entrare in classe, ma che saranno regolarmente retribuiti, vengono sottratti ad altri impieghi, e sappiamo bene quanto siano necessari per risorse in questo periodo per la scuola. Poi abbiamo anche un problema di equità. I docenti non vaccinati da adibire ad altre mansioni potrebbero restare senza far nulla, se il dirigente non trovasse per loro altri impieghi, ma sarebbero comunque regolarmente retribuiti. In questo caso, non solo non saranno vaccinati, risultando inadempinenti a un obbligo di legge, ma potranno anche non lavorare e godere dello stesso diritto alla retribuzione di chi, invece, ha assolto l’obbligo e lavora puntualmente. C’è ancora un problema, se paragoniamo la situazione dei docenti a quella, ad esempio, delle forze dell’ordine, il cui personale è pure soggetto all’obbligo vaccinale. Tale personale non vaccinato torna a svolgere il proprio lavoro, dal quale era stato sospeso, ma in questo ambito non è previsto che sia adibito ad altre mansioni. Andrebbe spiegato il motivo del trattamento diverso rispetto agli insegnanti. Il governo non ha chiarito la ragione di queste scelte. La carenza di comunicazione è uno degli altri profili critici dei provvedimenti dell’esecutivo. Al di là del merito delle decisioni, c’è questo profilo non indifferente”.
Il dirigente scolastico non potrebbe perfino chiedere al docente di restare a casa?
“Si tratterebbe di una soluzione praticamente obbligata, se il dirigente non trovasse una diversa mansione in cui spostare i docenti inadempienti. Non foss’altro per evitare che restino inutilmente a stazionare in ambienti scolastici, amplificando il rischio di contagi. Tra l’altro, ribadisco, in linea di principio una mansione alternativa non dovrebbe essere nemmeno a contatto con il pubblico. Risulterebbe stravagante che il docente non vaccinato non faccia attività di insegnamento, ma possa svolgere attività di ricevimento del pubblico o altro”.
Come se ne esce?
“Il Ministero deve emettere una nota di chiarimento al fine di spiegare come attuare la norma. Ciò a tutela in primis dei dirigenti scolastici che potrebbero essere costretti a dover rispondere nelle sedi competenti in merito alle decisioni discrezionalmente prese. La nota del ministero dovrebbe stabilire criteri precisi e adeguati attraverso i quali adottare tali decisioni. Ciò per ridurre l’ambito di discrezionalità dei presidi e, dunque, la possibilità di imputare loro eventuali scelte eventualmente non rispondenti alla “ratio” della norma. La decisione riguardante un insegnante retribuito ma lasciato a casa potrebbe creare, in futuro, qualche problema al dirigente scolastico che l’ha presa. Il dirigente va tutelato rispetto a certe responsabilità. Il Ministero dell’Istruzione, dunque, dovrebbe dare indicazioni precise ai presidi con una nota”.
DECRETO [PDF]
Tutti i riferimenti
Covid, ritornano le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. DECRETO RIAPERTURE [PDF]
Obbligo vaccinale docenti e Ata, la scheda
Per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall’entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022.
Non permane l’obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
L’obbligo vaccinale riguarda anche il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS.
Per tale personale (docente ed educativo) la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività a contatto con gli alunni.
Spetta ai dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale. I dirigenti scolastici verificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9).
Nei casi in cui il docente (o l’educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l’esenzione, il diritto al differimento o la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.
Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.
Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all’esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione, il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne fornisce indicazione scritta all’interessato.
A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all’istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto
nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.
Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.