Obbligo vaccinale docenti e Ata, il provvedimento è legge. TESTO UFFICIALE [PDF]
L’aula della Camera ha approvato il decreto sul super green pass con 279 sì, 45 no e un astenuto. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato. Il provvedimento estende l’obbligo di vaccinazione contro il Covid al personale scolastico
L’articolo 1 modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid, già previsto per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Si prevede l’estensione dell’obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. Viene specificato che l’obbligo di vaccinazione, per queste categorie, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma l’esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell’adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite e ne viene demandato il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi Covid, confermando il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.
L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 1 del provvedimento, relativo sia al ciclo primario (o all’eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.
L’articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all’assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il Covid, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.
L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde Covid generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il Covid (o dall’eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall’eventuale somministrazione di una dose di richiamo sia quello generato dall’assunzione di una dose di richiamo.