Obbligo vaccinale docenti e Ata è legge, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale [PDF]
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E ATA
Obbligo vaccinale, docenti e ATA possono rifiutare terza dose?
Obbligo vaccinale: chi riguarda
Il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Chi non rientra nell’obbligo vaccinale
Il Ministero ha chiarito in via definitiva con nota del 20 dicembre 2021 che non è interessato dall’obbligo vaccinale (che riguarda la prestazione lavorativa)
- coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
- Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Le precedenti note avevano già individuato
il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale
- collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
- condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Naturalmente l’obbligo non riguarda coloro che hanno la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale è sospeso
Il personale che non adempie all’obbligo, sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione nè altri emolumenti.
La sospensione dura fino a quando il personale interessato non rientra in servizio con apposita documentazione prevista dal DL sull’obbligo vaccinazione, o comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dal 15 dicembre 2021. Per approfondire Fino a quando dura sospensione per non aver aderito all’obbligo vaccinale