Obbligo vaccinale, docenti e ATA con certificato di malattia non sono soggetti a verifica adempimento. FAQ

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Il personale scolastico che esibisce certificato di malattia rilasciato dal proprio MMG curante è soggetto a verifica di adempimento dell’obbligo vaccinale? La nota MI n. 1929 del 20/12/2021 specifica che “le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate solo nei confronti di coloro […] che versano nelle condizioni di infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinino l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.”

A chiarire sulla questione è l’Usr per il Veneto con una FAQ aggiornata al 27 gennaio.

Pur non attestando, il certificato di malattia emesso dal MMG curante, una condizione di infermità determinante inidoneità al lavoro, in presenza di un singolo episodio di esibizione, – da parte del soggetto che ha presentato richiesta di vaccinazione nei termini prescritti dal DL 172/21 -, di un certificato di malattia sopravvenuta precedentemente al momento della vaccinazione e che risulti ostativa alla stessa, il Dirigente Scolastico invita il dipendente a comunicare una nuova data di prenotazione della vaccinazione, procedendo con la sospensione nel caso di inadempimento.

Obbligo vaccinale docenti, non scatta se non si svolge l’attività lavorativa. Per la malattia il Ministero è riuscito a fare confusione

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