Obbligo vaccinale docenti e Ata: assenza da lavoro per vaccinazione è giustificata

L’obbligo vaccinale per docenti e Ata è realtà. Dal 15 dicembre il personale scolastico si dovrà mettere in regola.
All’articolo 31 comma 5 della legge n.69/2021 si specifica che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione (…) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Tutto ciò, così come segnala la Flc Cgil, determina la possibilità di fruire di una giornata di assenza dal servizio per il lavoratore che si sottopone alla profilassi vaccinale anti Covid, senza che questo comporti riduzione o trattenuta sullo stipendio. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia.
La posizione è stata ulteriormente chiarita, nello scorso luglio, da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Obbligo vaccinale
Interessa il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
L’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “ 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”