Obbligo vaccinale, assegno alimentare potrebbe spettare al personale scuola che opterà per la sospensione?
Obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021: a prevederlo il DL 26 novembre 2021, attualmente in Parlamento per l’iter di conversione in legge. Potrebbero dunque esserci ancora modifiche rispetto al testo attualmente in Gazzetta ufficiale. Consigliamo ai nostri lettori di consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per qualsiasi decisione in merito.
Cosa succede dal 15 dicembre
In linea generale possiamo dire “scatta l’obbligo vaccinale” per il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Sospensione del personale che non ottempera all’obbligo vaccinale
L’obbligo, pur scattando il 15 dicembre, va ricondotto al piano vaccinale individuale (relativamente a prima, seconda, terza dose) e nei limiti della durata della certificazione verde.
Il personale che non ottempera all’obbligo vaccinale – nelle modalità e nei tempi indicati dal DL 26 novembre 2021 – sarà sospeso e non potrà svolgere l’attività lavorativa a scuola. Durante questo periodo non spetta lo stipendio né altro compenso o emolumento.
La sospensione non ha natura disciplinare, pertanto docenti e ATA che non adempiono all’obbligo, non potranno essere licenziati e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il personale sospeso potrà rientrare in servizio quando comunicherà l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale primario, o la somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
Assegno alimentare per il personale eventualmente sospeso?
A parlarne è il sindacato Anief che ha inviato alcune osservazioni al Ministero dell’istruzione, tra cui
“In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del DPR n. 3/1957, estendendolo quindi anche al personale scolastico sospeso anche se non soggetto a sanzione disciplinare prevista dall’ art 78, stesso DPR.”
Che cos’è l’assegno alimentare
Previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
“82. Assegno alimentare.
All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”
e dal
“Testo unico sulla scuola decreto legislativo 297/94 art. Art. 500 – Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”
Come si deduce, l’assegno alimentare è stato pensato per garantire un livello minimo di retribuzione in caso di sospensione in seguito a sanzione.
In questo caso si è in una situazione diversa, in cui la sospensione non genera sanzione, pertanto non c’è un automatismo e il Decreto non lo ha previsto espressamente.
Consigliamo al personale eventualmente interessato di rivolgersi alle strutture sindacali per ulteriori chiarimenti.
N.B. Il Decreto deve ancora seguire l’iter parlamentare per essere trasformato in Legge, pertanto potranno esserci ancora modifiche. Consigliamo sempre di consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per i chiarimenti individuali e per l’assunzione di qualsiasi decisione in merito.
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