Obbligo scolastico: in Italia, come nella maggior dei paesi europei, dura 10 anni e si può assolvere con l’istruzione parentale

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In Italia l’obbligo scolastico ha una durata di 10 anni e riguarda la fascia di età tra 6 e 10 anni. Un tema che di tanto in tanto si ripropone, discusso da diversi partiti nel corso della campagna elettorale, specie dal Pd che ha proposto l’estensione dell’obbligo da 3 a 18 anni. Ma cosa succede nel resto d’Europa?

In un documento pubblicato da Eurydice viene riportata la durata dell’istruzione/formazione obbligatoria dei 39 sistemi educativi europei, che coprono i 37 paesi partecipanti al programma dell’Ue Erasmus+.

Vengono indicate inoltre le età di inizio e di fine del percorso di istruzione/formazione.

Come si può osservare, l’obbligo fino a 16 anni, formula italiana, è quello più diffuso. Molto raro l’obbligo fino a 19 anni, presente soltanto in 5 Länder della Germania e in alcuni programmi della Macedonia del Nord. Il paese dove l’obbligo scolastico dura di più, 15 anni (3-18 anni), è la Francia. Obbligo di 13 anni in diversi paesi come il Belgio, Ungheria e la Romania, in cui l’estensione fino a 18 anni è stata introdotta in questo anno scolastico.

La durata più breve dell’obbligo, 8 anni, si verifica in Croazia. Breve, 9 anni, anche in Estonia, Polonia, Slovenia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Liechtenstein, Montenegro e Serbia.

L’obbligo scolastico inizia a 3 anni soltanto in Francia e Ungheria. Nella maggior parte dei paesi l’obbligo parte dai 6 anni, così come accade in Italia.

La normativa in Italia

L’istruzione obbligatoria è gratuita e si può assolvere nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale.

La normativa relativa all’obbligo d’istruzione è racchiusa nella legge 296/2006, nel decreto ministeriale 139/2007 e nella circolare del ministero del 2010.

L’istruzione parentale

L’obbligo può essere assolto anche attraverso l’istruzione parentale. L’ordinamento scolastico continua infatti a prevedere la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la scuola dell’obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione privato, autogestito o realizzato con l’ausilio di soggetti esterni.

Il decreto 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 stabilisce che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

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