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Obbligo scolastico, è reato non osservarlo alle “elementari”: quali sanzioni? Reato anche le troppe assenze?

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Il codice penale italiano prevede uno specifico reato, punito con l’ammenda fino a 30 euro, per chi non osserva l’obbligo di istruzione “elementare” dei minori. Il bene giuridico tutelato è individuato nell’adempimento dell’obbligo scolastico, ma il reato opera soltanto per l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare (scuola primaria), non rientrandovi quello relativo alla scuola secondaria.

Da chi può essere commesso

Soltanto da chi sia rivestito dell’autorità, o incaricato della vigilanza de minore (genitore, tutore). Per la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 1990, n. 4478) è responsabile anche il genitore non affidatario disinteressato all’istruzione del figlio, pure quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile, in primo luogo, al genitore affidatario.

La condotta che integra il reato

L’art. 731 c.p. punisce chiunque, rivestito dell’autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli, o di fargli impartire, l’istruzione elementare. Per giusto motivo si intende:

  • quelle cause che rendono inattuabile l’ottemperanza a tale obbligo di istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 37400), tra le quali, ad esempio:
  • la mancanza assoluta di insegnanti,
  • lo stato di salute del minore,
  • l’inidoneità assoluta dei locali adibiti a scuola.
  • la volontà del minore quando questo si manifesti in un rifiuto categorico ed assoluto che permanga anche dopo che i genitori abbiano cercato in ogni modo di persuadere il minore da tale decisione e abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.

Chi deve dimostrare il “giusto motivo” per andare esente da responsabilità

 Ricade sull’imputato l’onere di dimostrare la riconducibilità della violazione a giusti motivi (Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 16438).

Il genitore che non sorveglia il figlio

 Il reato ricorre anche quando il genitore, senza giusto motivo, ometta di adempiere al proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul figlio, mancando di assicurarsi che questi si rechi a scuola per ricevere l’istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847).

L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore

 Non rientra nel reato punito dall’art. 731 c.p. poiché, secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della L. n. 1859/1962 (ad opera del D. Lgs. n. 212/2010), il rilievo penale permane limitatamente all’istruzione “elementare” (Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 4523).

Quando il minore fa tante assenze

 Non è configurabile il reato in esame quando, nonostante il periodo di assenza dalle lezioni sia elevato, questo non abbia comunque impedito al minore di essere promosso alla classe superiore con ammissione a frequentare il relativo anno scolastico (Cass. Pen., Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 35705).

E’ punibile a titolo di dolo e colpa

Il reato viene punito a titolo di:

  • colpa,
  • dolo.

L’elemento soggettivo non si esclude neanche in ipotesi di mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza (Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 16438).

Sanzioni. La pena prevista per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori è l’ammenda fino a 30 euro.

Procedibilità e competenza. Il delitto è procedibile d’ufficio ed è di competenza del Giudice di Pace.

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