Obbligo scolastico dei minori stranieri: cosa dice la normativa. Guida
In ragione dei recenti sviluppi bellici che hanno comportato l’aumento dei flussi migratori nel nostro paese, forniamo una guida utile in materia di diritto all’istruzione dei minori stranieri arrivati in Italia. Facendo riferimento alla normativa prevista dal D.P.R. 31/08/1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Equiparazione ai minori italiani.
Secondo la normativa citata, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.
Una particolarità riguarda il fatto che l’iscrizione può essere presentata può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Iscrizione con riserva.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono comunque iscritti, anche se con riserva.
L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
L’inserimento nelle classi.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Il collegio dei docenti svolge qui un ruolo cruciale, perché formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.
Si tenga presente che, come principio generale, la ripartizione è effettuate evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
L’adattamento dei percorsi didattici.
Il collegio dei docenti definisce inoltre, in qualità di organo tecnico e in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.
In materia è utile consultare la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e i chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l’attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. Nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell’accesso a materiali ed attività didattiche on-line.
Rapporto scuola-famiglia.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, si consiglia di procedere anche attraverso intese con l’ente locale, che possano agevolare i rapporti scuola-famiglia.
L’istituzione scolastica può avvalersi dell’opera di mediatori culturali qualificati, di enti e associazioni del terzo settore, etc.
Istruzione degli adulti stranieri.
Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto della scuola può promuovere:
- intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza;
- iniziative di educazione interculturale;
- azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
Le istituzioni scolastiche possono anche organizzare iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
Iscrizione dei profughi ucraini.
Nella definizione delle procedure operative di assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche si richiama l’opportunità di salvaguardare, per quanto possibile e come indicato nelle precedenti note, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia. Allo stesso tempo, occorre assicurare che l’inserimento degli studenti ucraini sia governato a livello territoriale, conciliando il più possibile bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole. In proposito, si ricorda che le circolari ministeriali sulle iscrizioni (da ultimo la nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023) precisano che “nelle ipotesi di iscrizioni tardive…, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi”.