Obbligo scolastico, chi vigila? Il ruolo e compiti del Dirigente

In Italia l’istruzione è impartita per almeno 10 anni, per la fascia di età tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione ha come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. Ma chi vigila sull’eventuale inadempimento?
La normativa
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato da una variegata normativa, tra cui:
- Circolare Ministeriale n. 101/2010 che, all’art. 1, dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”;
- Decreto Ministeriale n. 139/2007, n. 139, art. 1, dove è statuito che “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- Legge n. 296/2006, n. 296, art. 1, c. 622 (Legge finanziaria per l’anno 2007) dove si precisa che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione
Il Decreto Miur 13 dicembre 2001, n. 489, all’art. 2, disciplina specificamente la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
I soggetti obbligati alla vigilanza
Quanto ai soggetti, devono provvedere:
- il Sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i giovani soggetti all’obbligo di istruzione;
- i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione.
L’elenco dei minori soggetti all’obbligo di istruzione
Entro il mese di dicembre che precede l’inizio di ogni anno scolastico, il Comune di residenza predispone l’elenco dei minori soggetti all’obbligo di istruzione e provvede a darne notizia, mediante:
- diretta comunicazione agli interessati,
- ovvero affissione all’albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalità di visione dell’elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali.
L’obbligo di iscrizione
I genitori o i tutori degli iscritti nell’elenco sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo, ovvero a provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria (istruzione parentale), rendendo annualmente apposita dichiarazione al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata.
La trasmissione dell’elenco degli alunni
I Dirigenti Scolastici che ricevono le iscrizioni al primo anno dell’istruzione obbligatoria, entro 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, devono darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati, per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non è dovuta se non quando gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, oppure abbiano assolto all’obbligo di istruzione. I Dirigenti Scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell’obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado, ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere:
- la documentazione di rito,
- il “foglio notizie”, già utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l’iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonché il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del “foglio notizie”, aggiornato dagli istituti scolastici, viene conservato dalla scuola con l’indicazione della scuola di destinazione.
L’eventuale ammonizione
Le autorità comunali deputate alla vigilanza, ove abbiano riscontrato l’inadempimento dell’obbligo scolastico, provvedono ad ammonire i responsabili, invitandoli ad ottemperare alla legge. Di tale ammonizione possono essere informati i centri di assistenza sociale competenti, nella finalità di individuare eventuali iniziative che dovessero risultare opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo.
L’obbligo di verifica periodica
Durante l’anno scolastico i Dirigenti responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti a:
- verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all’obbligo,
- effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.
Oneri dei Dirigenti se gli alunni fanno troppe assenze
In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, i Dirigenti sono tenuti, sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e, quindi, di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze, i medesimi Dirigenti provvedono ad informare le autorità comunali per l’attivazione delle procedure di ammonizione.
La nota Miur del luglio 2018
Il Capo di Gabinetto del MIUR, con una nota datata 6 luglio 2018, ha rammentato, agli uffici scolastici regionali, l’importanza dell’attività di vigilanza sull’obbligo scolastico, evidenziando quanto previsto dal succitato Decreto MIUR n. 489/2001, quindi l’obbligo dei Dirigenti Scolastici di provvedere alla vigilanza sugli studenti iscritti mediante:
- la trasmissione degli elenchi delle studentesse e degli studenti iscritti ai Comuni di residenza,
- la verifica, durante l’anno, della frequenza.
La stessa nota ha ricordato che la vigilanza compete anche al Sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti all’obbligo. Infine, la nota:
- ha ricordato che, per la scuola primaria, l’inosservanza dell’obbligo è configurata come reato penale e che, per l’effetto, il Dirigente Scolastico è tenuto a “fare denuncia senza ritardo”,
- ha invitato gli uffici a intraprendere le iniziative utili finalizzate alla riduzione dell’abbandono scolastico, coordinandosi con la Direzione per lo studente e informando l’ufficio di gabinetto sui risultati conseguiti.