Obbligo green pass personale scuola, contratti supplenza fino al rientro dell’assente ingiustificato

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358 milioni di euro per l’anno 2021 per i supplenti che sostituiranno gli assenti docenti e ATA perché senza green pass. E’ quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto che introduce l’obbligo di esibizione e possesso della certificazione verde per il personale scolastico dal 1 settembre al 31 dicembre 2021. A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Docenti e ATA saranno sostituiti dal personale supplente a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata, così come chiarito dal parere tecnico del MI:

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato.

I contratti di supplenza dureranno fino al rientro dell’assente ingiustificato, non avranno dunque una durata precisa:

Circa la durata dei contratti di supplenza – si legge nella nota ministeriale -, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Pertanto le convocazioni in questo caso avverranno dalle graduatorie di istituto (le venti scuole scelte in fase di compilazione delle GPS entro il 6 agosto 2020) e saranno gestite direttamente dai Dirigenti Scolastici con l’istituto della supplenza temporanea. In ogni caso il contratto dovrà presentare una data di termine, come richiesto dal CCNL articolo 41, comma 1, del CCNL 2016/18.

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