Obbligo d’istruzione, dall’ammonizione al carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. I dirigenti scolastici segnalano ai sindaci
Il decreto Caivano, poi legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto importanti novità sull’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, prevedendo fino al carcere per i genitori inadempienti. L’USR Lazio pubblica un utile riepilogo della normativa e le indicazioni per i dirigenti scolastici che sono tenuti a segnalare ai sindaci i casi di inadempienza.
Nella nota si distingue tra:
- mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
Nel caso di mancata iscrizione, i dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie scuole. L’operazione dovrebbe avvenire con l’accesso diretto da parte del sindaco all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).
Il sindaco, ricevuti i dati da parte dei DS e identificati i minori che non risultano regolarmente iscritti ammonisce il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.
In caso di ulteriore inadempienza, ovvero dopo ammonizione, ai sensi dell’art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che,
ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all’istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Diverso invece il caso dell’elusione: il dirigente lo comunica al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. Anche in questa circostanza il dirigente scolastico – se lo studente non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione- avvisa, entro ulteriori sette giorni, il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.