Obbligo di istruzione, fino al carcere per i genitori che non vi provvedono. Cosa devono fare i dirigenti scolastici. Nota USR Campania

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Fino al 10 febbraio, ore 20, sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2024-25. Una delle novità di quest’anno è l’inasprimento delle sanzioni, fino al carcere, per i genitori che non provvedono al rispetto dell’obbligo d’istruzione dei propri figli.

L’inasprimento è previsto dal decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159:

Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

l responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

La fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria, scrive l’USR Campania in una nota con le indicazioni per i dirigenti scolastici sulla nuova procedura di segnalazione.

Cosa devono fare i dirigenti scolastici

In fase preliminare, il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno, “individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”. All’individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell’ambito dei Regolamenti di Istituto.

In prima fase, nel caso in cui l’alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l’alunno al sindaco.

La segnalazione dell’inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per ameno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato.

Seconda fase: il sindaco provvede ad ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell’alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l’applicazione dell’articolo 570 ter del codice penale.

Terza fase: a fine anno scolastico, il dirigente comunica al sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

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