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Obblighi del personale docente in caso di chiusura del plesso in cui presta servizio ma altra sede della scuola rimane aperta

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Moltissime istituzioni scolastiche sono organizzate su plessi. Ciò significa che l’entità è unitaria, ma la dislocazione delle attività avviene in edifici e luoghi differenti. Non solo: i plessi possono essere distribuiti anche in comuni diversi, facendo capo alla medesima struttura centrale. Il plesso è dunque dotato delle proprie aule e del proprio personale assegnato, docente e ATA.

Può anche accadere che il personale sia assegnato a più plessi appartenenti all’organizzazione, da non confondere con i docenti che prestano servizio su due istituzioni scolastiche diverse.

Premesso ciò, può accadere che alcuni eventi investano solamente una delle sedi di cui è costituita l’istituzione scolastica. Si pensi alle elezioni, ad eventi naturali, a problemi strutturali: tutte queste casistiche possono interessare un edificio e non un altro. Un lettore si domanda che cosa accade in queste situazioni e come deve comportarsi il personale docente in servizio presso il plesso oggetto di chiusura.

Il quesito del lettore

Nel caso di chiusura di un plesso di una scuola con più plessi (per esempio per elezioni, emergenza idrica, calamità naturali, ecc.) quali sono gli obblighi di servizio del personale docente?Il Dirigente scolastico può utilizzare i docenti per supplenza nei plessi aperti oppure come previsto dall’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) “gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”?

Chiusura del plesso: le varie casistiche

Prima di rispondere, è importante elencare le possibili cause di chiusura temporanea di un plesso:

  • Lavori di manutenzione e ristrutturazione: nell’ipotesi in cui vi siano tetti pericolanti, infiltrazioni d’acqua, rinnovo di impianti o adeguamenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza, per cui si rende necessario intervenire sulla struttura;
  • Eventi climatici: allerta meteo per pioggia, neve o ghiaccio
  • Eventi naturali: alluvioni, terremoti o frane
  • Emergenze sanitarie: quando si rende necessaria una sanificazione degli ambienti;
  • Problemi tecnici: guasti (elettricità, acqua e similari);
  • Sistema antincendio: in caso di malfunzionamento dello stesso;
  • Elezioni: nei casi in cui il plesso sia utilizzato come seggio elettorale;
  • Ordine pubblico e sicurezza: se vi sono segnalazioni di pericolo per l’incolumità di studenti e personale;
  • Atti vandalici;
  • Presenza di sostanze pericolose: ove dovessero essere rilevate tracce di amianto o sostanze analoghe;
  • Ordinanze delle autorità: se vi sono specifiche disposizioni da parte del Sindaco o del Prefetto.

Sospensione delle lezioni e chiusura della scuola: le differenze

Nelle ipotesi sopraelencate, può essere disposta la sospensione delle lezioni o la chiusura del plesso interessato.

Nel primo caso, la scuola rimane aperta e il personale ATA svolge regolarmente il proprio servizio. I docenti sono ovviamente esonerati dal prestare servizio durante l’orario di lezione, ma le attività collegiali e funzionali da svolgere presso quella sede potrebbero essere confermate.

Nel secondo caso, invece, è tutto il personale che non deve recarsi presso la struttura interessata dall’evento.

Pertanto, sia le attività ordinarie che quelle collegiali e funzionali da tenersi presso i locali non possono essere svolte. Se invece le attività collegiali o funzionali dovessero svolgersi nella sede centrale o in un plesso non interessato dall’evento che ha condotto alla chiusura, i docenti che prestano servizio nel plesso chiuso hanno l’obbligo di partecipare.

Si pensi ad un Collegio Docenti fissato in una sede non interessata dalla chiusura: questo resta valido per tutti. Resta invece il nodo degli obblighi di servizio da assolvere durante il tradizionale orario di lezione.

Il Codice Civile in materia: l’art. 1256 prevede l’estinzione dell’obbligazione per causa non imputabile al debitore

Fatta questa doverosa distinzione, il quesito del lettore si focalizza sulla chiusura totale del plesso, che quindi impedisce al personale docente di svolgere qualsiasi attività presso la sede assegnata.

Il principio giuridico che regola l’oggetto della questione è sancito dall’art. 1256 comma 1 del Codice Civile, il quale prevede che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Traslandolo nel caso di specie, l’obbligo di servizio del personale docente si deve considerare estinto nel momento in cui la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (il docente, appunto).

Appare lampante che gli eventi per cui può essere disposta la chiusura della scuola (elezioni, eventi naturali e climatici ecc.) non possono essere imputabili al docente, il quale non ha alcuna responsabilità in merito.

Dunque, queste giornate non devono in alcun modo essere giustificate o recuperate. Anzi, a tal proposito, ove dovessero esserci state delle richieste di ferie, permesso orario o altri istituti giuridici coincidenti con i giorni di chiusura della scuola, queste dovranno essere sospese e non considerate, in quanto l’assenza è pienamente legittima, non essendo riconducibile ad altre tipologie contrattuali.

Infatti, essa è assimilata al servizio regolarmente prestato in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne e non direttamente a lui imputabili.

Inoltre, eventuali chiusure per le succitate ragioni non possono influire sui giorni necessari per l’espletamento dell’anno di formazione e prova o sulla continuità dei docenti supplenti.

Pertanto, di base, i docenti in servizio nel plesso oggetto di chiusura non possono essere utilizzati per svolgere supplenze in altre sedi in quanto la loro attività si considera espletata.

L’ordinanza ministeriale 185/1995L’OM n. 185/1995 richiamata dal lettore offre un’ulteriore conferma ed è da considerarsi valida a tutti gli effetti. Sebbene sia formalmente circoscritta ai casi di disinfestazione o di consultazione elettorale, la logica sottostante è chiara: gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura del plesso non possono essere utilizzati nelle altre sedi. Sarebbe infatti paradossale discriminare sulla base delle cause che hanno condotto alla chiusura, in quanto si tratta sempre di eventi imprevedibili e non riconducibili alla volontà del docente

Le esigenze di funzionamento delle altre sedi

Attenzione, però, a considerare un aspetto fondamentale: le esigenze di funzionamento della scuola. Sebbene l’organizzazione sia suddivisa in plessi, come specificato in premessa, l’istituzione scolastica è unitaria. Pertanto, potrebbero esserci delle necessità nelle altre sedi (ad esempio, assenze per malattia) che i docenti a disposizione in caso di chiusura di un plesso potrebbero colmare.

In tal caso, si parla di “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Questa materia deve essere regolata mediante contrattazione integrativa di istituto. Dunque, il Dirigente Scolastico non può in via esclusiva e autonoma ricorrere ai docenti in servizio presso altri plessi, ma dovrà utilizzare i criteri stabiliti all’interno della contrattazione con la RSU d’istituto. Sebbene sia lasciato un certo margine contrattuale, il ricorso al personale assegnato ad un plesso oggetto di chiusura deve avvenire solo se strettamente indispensabile e con il buon senso e la ragionevolezza che devono governare tali situazioni.

Non può mai essere prevista la didattica a distanza

Qualcuno potrebbe ritenere utile l’attivazione della didattica a distanza per sopperire a queste problematiche. Questa possibilità è però impraticabile in quanto categoricamente esclusa. Lo svolgimento della DAD (o DDI, Didattica Digitale Integrata) era stato previsto durante la fase di emergenza pandemica, ormai terminata a partire dall’anno scolastico 2022/23. Nei casi di allerta meteo, elezioni o altri eventi che hanno un impatto di pochi giorni, l’uso della DAD non è contemplato. Nella propria autonomia, le singole scuole possono comunque adottarla ove il periodo di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola dovesse essere prolungato, come accaduto quest’anno in una scuola di Lodi, in cui il persistente problema del riscaldamento ha costretto l’istituto a ricorrere alla didattica a distanza in luogo della tradizionale attività in presenza a causa del freddo rigido nelle aule.

I docenti assegnati su più plessi

Ulteriore precisazione per i docenti assegnati su più plessi. Questi svolgeranno regolarmente il loro orario nel plesso aperto, attenendosi scrupolosamente alle ore di servizio previste nello stesso. Non sono ammessi utilizzi impropri degli insegnanti che si trovano a prestare la propria attività su due sedi. Ciò perché il principio vale per tutto il personale docente impiegato nel plesso oggetto di chiusura, ovviamente limitatamente al proprio orario.

Conclusioni

Dunque, ricapitolando, nei casi di chiusura di un plesso i docenti non possono essere utilizzati nelle altre sedi, in quanto ciò andrebbe in contrasto con il principio generale di cui all’art. 1256 del Codice Civile e con quanto previsto dall’OM n. 185/1995.

Il Dirigente Scolastico può ricorrere agli insegnanti a disposizione a causa della chiusura nei casi di effettive e straordinarie esigenze di funzionamento e solo nei casi necessari (per via delle assenze di docenti nelle altre sedi), seguendo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto.

I docenti che prestano servizio su due plessi (uno chiuso e uno aperto) svolgono il regolare orario di servizio nel plesso aperto.

Non è ammesso ricorrere in via ordinaria alla didattica a distanza in tali situazioni.

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