Nuovo reclutamento, graduatoria merito concorso: una per abilitati e una per non abilitati. Ecco perché

Il decreto legge n. 36/2022, che ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ha introdotto anche una novità relativa alle graduatorie di merito. Vediamo quale e perché.
Formazione iniziale e accesso al ruolo
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal citato decreto n. 36/2022 che ha modificato quanto previsto dal D.lgs. n. 59/2017, si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Concorso
Il concorso (di cui al sopra riportato punto 2) si articola in:
- prova scritta
- prova orale
- graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori)
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito, per ciascuna classe di concorso di posto comune, in realtà non è una ma sono due:
- quella composta dai vincitori che partecipano al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
- quella composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione.
La graduatoria di merito, di cui al punto due, è una conseguenza dovuta al fatto che potranno partecipare al concorso anche gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti (qui tutti i requisiti):
- aspiranti con titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra (si tratta dei candidati che potranno partecipare alla fase transitoria, solo sino al 31/12/2024);
- aspiranti con titolo di studio + tre anni di servizio (questa è invece una misura strutturale).
Precisiamo che otterranno l’abilitazione, durante il primo anno di assunzione a tempo determinato:
- gli aspiranti di cui al punto 1, conseguendo gli ulteriori 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova;
- gli aspiranti di cui al punto 2, conseguendo solo 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.
Precisiamo, infine, che i vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione saranno assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. Questi ultimi, inoltre, saranno assunti in servizio, soltanto se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. Ne abbiamo parlato in Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI
NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.