Nuovo reclutamento, graduatoria merito concorso: una per abilitati e una per non abilitati. Ecco perché

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Il decreto legge n. 36/2022, che ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ha introdotto anche una novità relativa alle graduatorie di merito. Vediamo quale e perché.

Formazione iniziale e accesso al ruolo

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal citato decreto n. 36/2022 che ha modificato quanto previsto dal D.lgs. n. 59/2017, si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Concorso

Il concorso (di cui al sopra riportato punto 2) si articola in:

  • prova scritta
  • prova orale
  • graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori)

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito, per ciascuna classe di concorso di posto comune, in realtà non è una ma sono due:

  1. quella composta dai vincitori che partecipano al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
  2. quella composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione.

La graduatoria di merito, di cui al punto due, è una conseguenza dovuta al fatto che potranno partecipare al concorso anche gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti (qui tutti i requisiti):

  1.  aspiranti con titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra (si tratta dei candidati che potranno partecipare alla fase transitoria, solo sino al 31/12/2024);
  2. aspiranti con titolo di studio + tre anni di servizio (questa è invece una misura strutturale).

Precisiamo che otterranno l’abilitazione, durante il primo anno di assunzione a tempo determinato:

  • gli aspiranti di cui al punto 1, conseguendo gli ulteriori 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova;
  • gli aspiranti di cui al punto 2, conseguendo solo 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

Precisiamo, infine, che i vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione saranno assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. Questi ultimi, inoltre, saranno assunti in servizio, soltanto se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. Ne abbiamo parlato in Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI

NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

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