Nuovo reclutamento docenti: no domanda trasferimento per tre anni, assegnazione provvisoria solo provinciale e sì supplenze
Il nuovo sistema di reclutamento, definito dal DL n. 36/2022, ha mantenuto il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione e la cancellazione da tutte le graduatorie dopo la conferma in ruolo. Deroghe
Nuovo sistema formazione e reclutamento
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado prevede i seguenti step:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Superato il periodo di prova in servizio (in seguito a un test finale e alla valutazione del dirigente scolastico), gli interessati (ossia i vincitori del concorso) vengono confermati in ruolo nella medesima scuola in cui hanno svolto il predetto periodo.
Vincolo di permanenza e deroghe
Vincoli di permanenza
Il docente:
- è tenuto a rimanere nella stessa scuola, ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il predetto periodo, eccetto i casi di soprannumero o esubero ovvero di docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Precisiamo che i 3 anni di permanenza diventano 4 nel caso di vincitori di concorso assunti, ma che devono ancora conseguire l’abilitazione. Tali docenti conseguiranno l’abilitazione nel corso del primo anno di assunzione in servizio a tempo determinato, superando la prova finale del percorso di formazione iniziale e abilitazione; superata la prova, vengono assunti a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo di prova e infine confermati in ruolo. Pertanto i predetti docenti devono restare nella scuola di assunzione, come detto prima, per 4 anni: nel primo conseguono l’abilitazione, nel secondo sostengono il periodo di prova e poi restano per altri due.
Deroghe
Il vincolo di cui sopra è derogato per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni nella provincia di appartenenza e per gli incarichi a tempo determinato (in quest’ultimo caso non si specifica la provincia in cui è possibile accettare l’incarico).
Cosa si può fare e cosa no
Alla luce di quanto detto sopra, gli interessati:
- possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione solo per la provincia di titolarità;
- non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
- non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale;
- possono ottenere incarichi di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo.
Cancellazione da graduatorie
Il docente che supera il periodo di prova (in seguito a test finale e valutazione del dirigente scolastico) inoltre:
- è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Con la conferma in ruolo, dunque, l’interessato è cancellato da tutte le graduatorie di merito (quindi non solo da quella dalla quale è stato assunto), di istituto o ad esaurimento in cui è inserito.
Nel decreto non vengono menzionate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si tratta di una dimenticanza? Oppure, considerata la deroga succitata per le supplenze al 30/06 e al 31/08, si intende dare agli interessati la possibilità di usufruire della medesima (deroga) già subito dopo il superamento del periodo di prova?
NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.