Nuovo reclutamento docenti: no domanda trasferimento per tre anni, assegnazione provvisoria solo provinciale e sì supplenze

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Il nuovo sistema di reclutamento, definito dal DL n. 36/2022, ha mantenuto il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione e la cancellazione da tutte le graduatorie dopo la conferma in ruolo. Deroghe

Nuovo sistema formazione e reclutamento

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado prevede i seguenti step:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Superato il periodo di prova in servizio (in seguito a un test finale e alla valutazione del dirigente scolastico), gli interessati (ossia i vincitori del concorso) vengono confermati in ruolo nella medesima scuola in cui hanno svolto il predetto periodo.

Vincolo di permanenza e deroghe

Vincoli di permanenza 

Il docente:

  1. è tenuto a rimanere nella stessa scuola, ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il predetto periodo, eccetto i casi di soprannumero o esubero ovvero di docenti che fruiscono dei benefici di  cui all’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Precisiamo che i 3 anni di permanenza diventano 4 nel caso di vincitori di concorso assunti, ma che devono ancora conseguire l’abilitazione. Tali docenti conseguiranno l’abilitazione nel corso del primo anno di assunzione in servizio a tempo determinato, superando la prova finale del percorso di formazione iniziale e abilitazione; superata la prova, vengono assunti a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo di prova e infine confermati in ruolo. Pertanto i predetti docenti devono restare nella scuola di assunzione, come detto prima, per 4 anni: nel primo conseguono l’abilitazione, nel secondo sostengono il periodo di prova e poi restano per altri due.

Deroghe 

Il vincolo di cui sopra è derogato per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni nella provincia di appartenenza e per gli incarichi a tempo determinato (in quest’ultimo caso non si specifica la provincia in cui è possibile accettare l’incarico).

Cosa si può fare e cosa no

Alla luce di quanto detto sopra, gli interessati:

  • possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione solo per la provincia di titolarità;
  • non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
  • non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale;
  • possono ottenere incarichi di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo.

Cancellazione da graduatorie

Il docente che supera il periodo di prova (in seguito a test finale e valutazione del dirigente scolastico) inoltre:

  1. è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Con la conferma in ruolo, dunque, l’interessato è cancellato da tutte le graduatorie di merito (quindi non solo da quella dalla quale è stato assunto), di istituto o ad esaurimento in cui è inserito.

Nel decreto non vengono menzionate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si tratta di una dimenticanza? Oppure, considerata la deroga succitata per le supplenze al 30/06 e al 31/08, si intende dare agli interessati la possibilità di usufruire della medesima (deroga) già subito dopo il superamento del periodo di prova?

NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

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