Nuovo reclutamento: come si diventerà insegnanti di ruolo, cambia il percorso all’Università. TUTTE LE INFO

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Il decreto legge n. 36/2022 ha introdotto un nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria. Percorso di formazione iniziale e abilitazione: offerta formativa, prova finale e conseguimento dell’abilitazione.

Ricordiamo che il citato decreto legge n. 36/2022 contiene misure urgenti riguardanti l’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).  Tra le varie misure contenute nel decreto, relative alla scuola, il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della secondaria, che modifica quello previsto dal D.lgs. n. 59/2017.

Come si arriva al ruolo

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Dedichiamo questo articolo al percorso universitario di cui al primo punto, illustrando da chi è organizzato, come si articola, come si determina il numero di partecipanti, come si conclude e quale titolo si consegue.

Percorso di formazione iniziale e abilitazione

Chi lo organizza e impartisce 

Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione è organizzato ed erogato dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.

Gli oneri del percorso sono a carico dei partecipanti.

A chi si rivolge e con quali finalità

Il percorso è rivolto ai docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di svolgere la formazione iniziale e conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Quando vi si accede

Gli aspiranti possono accedere al percorso dopo la laurea o anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale ovvero della laurea magistrale a ciclo unico. In tale ultimo caso (ossia di accesso durante il percorso di laurea), i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari al conseguimento della laurea triennale/ magistrale o magistrale a ciclo unico.

Quanti aspiranti  

Il numero di aspiranti partecipanti ai percorsi è determinato in base al fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso. Sarà il Ministero dell’Istruzione a stimare e comunicare il predetto fabbisogno al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Quanto detto, leggiamo decreto, al fine di abilitare un numero di docenti sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e, allo stesso tempo, di evitare che il predetto numero sia tale da non essere assorbito dal sistema nazionale di istruzione.

Articolazione

Il percorso si articola in:

  • formazione corrispondente a 60 CFU/CFA
  • prova finale
  • valutazione finale

La formazione corrispondente a 60 CFU/CFA comprende un periodo di tirocinio diretto nelle scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. I tirocini non sono retribuiti.

La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.

La valutazione finale è effettuata da un’apposita commissione giudicatrice. Superata la prova finale, e quindi ottenuta una valutazione finale positiva, gli aspiranti conseguono l’abilitazione all’insegnamento (vedi di seguito).

Disciplina percorso 

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2022, di concerto con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, dovrà definire:

  • i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne un’elevata qualità, e definire i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione;
  • le modalità con cui i percorsi sono organizzati, per realizzare una stretta relazione tra gli stessi e il sistema scolastico;
  • le competenze professionali che deve possedere il docente abilitato;
  • le modalità di svolgimento della prova finale;
  • gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
  • la composizione della commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’USR e un esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante (la nomina di personale scolastico nella commissione non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato);
  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti CFU/CFA  (secondo quanto detto sopra), facendo in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti della medesima (offerta formativa) e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.

Attività di tutoraggio

I partecipanti al percorso di formazione iniziale e abilitazione sono seguiti da tutor appartenenti al ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado che, per svolgere il loro ruolo, saranno sostituiti da supplenti annuali.

Abilitazione

L’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, come detto sopra, si ottiene al termine del percorso e del superamento della prova finale sopra descritti.

L’abilitazione:

  • non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo;
  • ha durata illimitata;
  • costituisce requisito d’accesso al concorso (al concorso si può accedere anche con un determinato requisito di servizio; a tale argomento dedicheremo un apposito articolo).

Docenti già abilitati per altro grado/classe di concorso

Per i docenti in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o classe di concorso e per gli specializzati su sostegno, al fine di conseguire un’altra abilitazione, è previsto un percorso che possiamo definire “light”.

Tali docenti, infatti, possono conseguire l’abilitazione per altro grado di istruzione ovvero per altra classe di concorso, tramite l’acquisizione di 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui:

  • 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

NB: il decreto 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

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