Nuovo reclutamento, come si consegue un’ulteriore abilitazione. Anche per i docenti di ruolo
Il DL n. 36/2022, che ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria delineato dal D.lgs. 59/2017, prevede delle disposizioni anche in merito al conseguimento di un’ulteriore abilitazione per i docenti già abilitati e/o specializzati. Vediamo come.
Nuovo sistema
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva
Abilitazione
Con il sistema delineato dal DL n. 36/2022, i docenti, che ne sono sprovvisti, conseguono l’abilitazione tramite il succitato percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, previo superamento del medesimo e della prevista prova finale, che si articola in una prova scritta (consistente in un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
L’abilitazione è uno dei requisiti per la partecipazione al concorso di cui al punto 2 sopra riportato.
Abbiamo parlato del succitato percorso in “Nuovo reclutamento, percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione: sarà selettivo?”
Abilitazione in altro grado/classe di concorso
Come detto all’inizio, il DL n. 36/2022, oltre a delineare un nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, detta disposizioni in merito al conseguimento di un un’altra abilitazione per i docenti già abilitati e per quelli specializzati su sostegno.
Così leggiamo nell’articolo 2-ter del D.lgs. 59/2017, introdotto dal citato DL 36/22:
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
In base alla nuova disposizione:
- possono conseguire un’ulteriore abilitazione in altra classe di concorso/grado di istruzione i docenti già abilitati e quelli in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
- al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, in relazione alla quale conseguire l’abilitazione;
- l’abilitazione si consegue attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del succitato percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
- dei suddetti 30 CFU/CFA: 20 vanno acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento; 10 devono essere di tirocinio diretto;
- per ogni CFU/CFA l’impegno in presenza nelle classi deve essere di almeno 12 ore.
Le modalità di acquisizione dei succitati crediti, nonché di svolgimento del percorso, saranno definiti dal previsto decreto che disciplinerà l’intero percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA.
Sottolineiamo che la disposizione sopra illustrata riguarda la sola scuola secondaria, pertanto, il docente già abilitato e/o specializzato (docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) può conseguire l’abilitazione:
- in un’altra classe di concorso del medesimo grado di quello relativo all’abilitazione/specializzazione posseduta (docenti della secondaria);
- in un’altra classe di concorso relativa ad un grado diverso (secondaria di primo o di secondo grado e viceversa) rispetto a quello dell’abilitazione/specializzazione posseduta (docenti della secondaria);
- in un diverso grado di istruzione rispetto a quello di titolarità (docenti dell’infanzia e della primaria).
Evidenziamo, infine, che la disposizione in esame riguarda anche i docenti di ruolo, considerato che nel DL non si fa alcuna distinzione tra insegnanti a tempo determinato e indeterminato.