Nuovo reclutamento, accreditamento iniziale e periodico percorsi abilitazione. Chi fa che cosa

L’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, con il nuovo sistema di formazione e reclutamento, si potrà conseguire attraverso uno specifico percorso universitario. Accreditamento iniziale e periodico dei percorsi: cosa fa il MUR e cosa l’ANVUR.
Nuovo sistema
Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal D.lgs. 59/2017 e che adesso si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva
[Quello sopra descritto è il sistema cosiddetto ordinario; prevista anche una fase transitoria cui dedicheremo un apposito articolo]
Percorso universitario
Il percorso, di cui al punto 1 sopra riportato, è organizzato ed erogato dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM, attraverso Centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare, secondo le disposizioni attuative del previsto DPCM, il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui si attende adesso la pubblicazione ufficiale.
Nello specifico, il suddetto DPCM definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e determina i requisiti dei Centri (che dovranno erogare i corsi), le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento…
Accreditamento percorsi
Come possiamo leggere nella bozza del citato DPCM, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, che avviene con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, in riferimento ai requisiti e alla procedura prevista nello stesso DPCM.
Accreditamento iniziale
Ai fini dell’accreditamento:
– le Università e le istituzioni AFAM presentano apposita istanza di accreditamento dei percorsi formativi;
– la domanda va presentata al MUR e all’ANVUR;
– il MUR, entro dieci giorni dalla data di ricezione delle domande di accreditamento, ne verifica l’ammissibilità in riferimento ai richiesti requisiti di sede e requisiti ei percorsi:
- delibera di costituzione del Centro e designazione del relativo coordinatore (requisito di sede);
- costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e il direttore del percorso formativo (requisito di sede);
- delibera di istituzione e denominazione del percorso formativo (requisito dei percorsi);
- parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini (requisito dei percorsi);
- se il Centro succitato è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, protocollo d’intesa (sottoscritto tra i predetti soggetti interessati) contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, cui spetta di attestare il possesso dei previsti requisiti di sede e dei percorsi.
– entro i quaranta giorni successivi alla verifica di ammissibilità da parte del MUR, avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai seguenti requisiti:
- individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università ovvero tra i docenti AFAM in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
- offerta formativa delineata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A al DPCM;
- indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri costituiti in forma aggregata (vedi sopra), l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
- adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
- indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.
– entro i dieci giorni successivi al suddetto parere dell’ANVUR, il MUR adotta il decreto di accreditamento.
Evidenziamo che:
- Università e istituzioni AFAM, ai fini della presentazione della domanda di accreditamento dei percorsi, sono agevolate dalle pubblicazione, da parte dell’ANVUR (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DPCM), delle Linee Guida per la valutazione dei requisiti esaminati dalla medesima Agenzia (vedi sopra);
- con il decreto MIM, che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle Università e delle Istituzioni AFAM.
Accreditamento periodico
Ai fini dell’accreditamento periodico dei percorsi, l’ANVUR svolge un’attività di monitoraggio e valutazione periodica, almeno quinquennale, e si basa anche sui dati, per ogni Centro, riguardanti il tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati.
La suddetta attività di valutazione periodica:
- si focalizza sulla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e della coerenza della prova finale con il Profilo di cui all’allegato A al DPCM;
- è inoltre svolta nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede, ai sensi dell’articolo 5/3 del D.lgs. n. 19/2012.
Le attività di verifica, di cui al punto 1 sopra riportato, possono essere svolte anche:
- con visite in loco, a campione, effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale che conclude il percorso in esame;
- in collaborazione la Scuola di alta formazione dell’istruzione.
NB: le info sopra riportate si rifanno alla bozza di DPCM, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente.
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