Nuovo PEI, si applica solo agli alunni con disabilità al passaggio di grado. Lo dice il Tar Lazio [SENTENZA]
Una nuova sentenza del Tar Lazio mette in luce come il nuovo Pei si applicherebbe solamente agli alunni con disabilità che compiono il passaggio di grado. Sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero.
Il nuovo Pei se da un lato rappresenta un passo in avanti metodologico per quanto riguarda l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità dall’altro resta fonte di grandi dubbi e perplessità. A gettare un’altra ombra sulla nuova norma adesso ci pensa il Tar Lazio che con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi pone un interrogativo enorme.
La vicenda
Il ricorso nasce dal fatto che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui sono state attribuite le ore di sostegno e di assistenza al figlio minore per la frequenza della prima classe della scuola dell’infanzia. “Lamenta, in particolare, si legge sul testo della sentenza, l’assegnazione di sole 17 ore in luogo delle 25 previste per il servizio settimanale del docente specializzato, nonostante l’attestata condizione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92“.
Il nuovo Pei solo per chi passa di grado
Tuttavia, scorrendo le motivazioni preliminari da cui prende le mosse la decisione del tribunale amministrativo, ci si imbatte su un aspetto particolarmente controverso: si fa rifermento infatti al d.lgs. n. 96/2019, che ha stabilito, modificando l’art. 19, co. 2 del d.lgs. n. 66/2017, “che le disposizioni di cui al richiamato art. 10 trovassero applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, avendo tuttavia cura di precisare, al successivo comma 7-bis del richiamato art. 19, che ‘Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, […] le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione'”.
Ciò significa che, stando all’interpretazione che fornisce il Tar del Lazio, il nuovo Pei si applicherebbe, non in modo generalizzato a tutti gli alunni con disabilità, ma solo a chi compie compie il passaggio di grado, alle classi iniziali.
In questo modo, a poterne usufruire legittimamente del nuovo Pei sarebbero solo circa il 20% di alunni.
Usiamo il condizionale perché sappiamo lo sforzo di tutte le scuole che si muovono da mesi nella direzione delle nuove direttive e che a livello discrezionale, potrebbero utilizzare comunque il nuovo modello di Pei, pur non essendone tenute.
Tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero: una precisazione che fornisca chiarimenti e l’indicazione alle scuole di adottare il nuovo Pei, nonostante “la svista” presente nel decreto legislativo.
Nei prossimi giorni forniremo un approfondimento sul tema.