Nuovo PEI, proposta ore di sostegno: nuova prospettiva ICF. Tempistica e info utili

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Nuovo PEI, come formulare la proposta delle ore di sostegno in base alle nuove disposizioni? Cosa cambia in base alla nuova prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF? Quando entra in vigore la nuova normativa?

Nuovo PEI

Il modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato (uno per grado di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le  nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Con la nota n. 40/2021, il Ministero ha chiarito che:

  • il nuovo PEI deve essere adottato universalmente dall’a.s. 2021/22 (può essere utilizzato già dal 2020/21, anzi nella nota si suggerisce la necessità di un graduale passaggio alla nuova disciplina) affinché le scuole adeguino la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione.
  • trovano applicazione già dal corrente anno scolastico alcune misure, quali il PEI provvisorio e il Curricolo dell’alunno.

Fermo restando quanto detto, la nuova disciplina, relativa alle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità, al profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al modello di PEI e alle modalità di richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno, si dovrebbe applicare agli studenti che passano da un grado di istruzione all’altro, come si legge nell’articolo 19/17bis del D.lgs. n. 66/2017 e come sentenziato dal TAR Lazio.   

Modalità richiesta ore sostegno

Nel nuovo modello di PEI la proposta delle ore di sostegno e di assistenza è effettuata compilando la sezione n. 11 (cui dedicheremo un apposito articolo), secondo la nuova prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS che va a modificare o meglio fa venire meno il rapporto sinallagmatico gravità=rapporto 1:1 .

Alla luce delle disposizioni dettate dal D.lgs. 66/2017 e dal conseguente DI 182/2020, nonché della succitata prospettiva, la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza è condotta secondo criteri riguardanti il “funzionamento” e indirizzati a favorire una migliore inclusione dell’alunno nel contesto scolastico.

I livelli di disabilità (lieve e grave: articolo 3, comma 1, e articolo 3, comma 3, legge 104/92), nella nuova prospettiva bio-psico-sociale, sono connessi all’interazione della persona con il contesto e, quindi, al livello di “restringimento della partecipazione” (ossia i problemi che un soggetto può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di vita), derivante da barriere allo sviluppo degli apprendimenti e delle dimensioni previste (la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; la dimensione della comunicazione e del linguaggio; la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento; la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento).

In riferimento alla suddetta “restrizione della partecipazione” sono individuati cinque condizioni/livelli riguardanti le “capacità iniziali” dell’alunno:

  1. assente
  2. lieve
  3. media
  4. elevata
  5. molto elevata.

A ciascuno dei sopra riportati livelli corrispondono dei “range” orari (indicati nell’Allegato C1 al DI 182/2020), necessari a ripristinare condizioni di funzionamento accettabili . I predetti livelli costituiscono quello che viene definito “debito di funzionamento” e sono illustrati nell’Allegato C al DI 182/2020.

E’ il Profilo di Funzionamento che indica la condizione dell’alunno in relazione alla sua restrizione di partecipazione. Il livello di restrizione individuato non può essere superato, se non nel caso di situazioni eccezionali che vanno debitamente motivate e per le quali va avviata una procedura di “rivedibilità” del Profilo di Funzionamento (PF), in modo da modificare l’entità delle difficoltà e, conseguentemente, i range orari da attribuire. Alla luce di quanto detto, in caso di alunno con un livello (individuato nel PF) di restrizione di partecipazione di grado medio, la scuola deve progettare interventi di propria competenza entro il range corrispondente (ad esempio per la Scuola Primaria: 6-11 ore).

Come detto sopra e come leggiamo nella nota n. 40/2021, nella nuova prospettiva ICF è rotto il rapporto sinallagmatico gravità=rapporto 1:1 perché, per rispondere alle esigenze dell’alunno e favorirne il processo di inclusione, si deve fare riferimento alla “tipologia” di gravità e alle risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe.  Attualmente (riportano come esempio le Linee Guida), un alunno non vedente ha una invalidità del 100% ed è considerato in situazione di gravità (art. 3, comma3); considerando solo tale condizione, potrebbero essere assegnate (come oggi lo sono, aggiungiamo noi) il massimo delle ore possibili (22h alla primaria, 25h all’infanzia, 18h alla secondaria). Secondo la prospettiva ICF, invece, la valutazione del fabbisogno richiede una considerazione più attenta alle condizioni personali e la valutazione dell’interazione del soggetto con il contesto, che può essere modificato. Conseguentemente, con i predetti nuovi criteri, in presenza di una disabilità visiva che non implica problemi a livello cognitivo e di apprendimento, è possibile indicare gradi diversi rispetto alla restrizione di partecipazione che sarà:

  • “lieve” relativamente all’apprendimento e alla socializzazione;
  • “molto elevata” in rapporto alla comunicazione;
  • “elevata” in rapporto  all’autonomia di movimento.

Pertanto, gli interventi educativi, quindi le ore destinate al sostegno didattico, si collocano in un range “lieve” e sono finalizzati principalmente all’integrazione nella classe (per i primi anni); per l’assistenza alla comunicazione (con l’ausilio di un tiflodidatta, competente nel Braille) è necessario il massimo delle ore; infine, è sufficiente una media assistenza per quanto riguarda l’autonomia, a meno che la scuola non “abbatta le barriere”, creando percorsi guidati, fornendo l’alunno di ausili tecnologici, etc. che riportano il bisogno di supporti ad un grado “lieve”.

Il fabbisogno, quindi,  è strettamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su piani diversi: dal sostegno didattico, all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, all’assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili (tastiera Braille), all’uso di nuove tecnologie (sintesi vocale), agli interventi sull’ambiente
(percorsi guidati, adattamenti acustici…).

Proposta ore

Il GLO, in conclusione, come leggiamo nell’articolo 18 del DI 182/2020,  sulla base del Profilo di Funzionamento:

  • individua le principali dimensioni (vedi sopra) interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”, utilizzando l’Allegato C;
  • formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, igienica e di base, nonché di specialistica (all’autonomia e/o comunicazione), nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1. 

Nella definizione del summenzionato fabbisogno, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel PF, secondo il seguente schema (come detto sopra):

Il dirigente scolastico, poi, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2017:

  • raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia degli alunni con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno;
  • trasmette, sulla base della proposta effettuata dal GLO, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico (relative all’assistenza).

Ribadiamo che l’adozione del nuovo modello di PEI, ai fini dell’adeguamento delle istituzione scolastiche alla nuova normativa, come leggiamo nella 40/2021, è prevista universalmente dall’a.s. 2021/22.

Scheda debito funzionamento e tabella fabbisogno risorse professionali

Scheda relativa al Debito di funzionamento (allegato C)

Tabella Fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza (allegato C1)

Il Ministero ha ulteriormente chiarito, con apposite FAQ, a chi spetta la compilazione della scheda relativa al debito di funzionamento:

24. Chi compila la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”?
Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

Tutte le sezioni del PEI

  1. Quadro informativo
  2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
  3. Raccordo con il Progetto Individuale
  4. Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
  5. Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità
  6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatorifacilitatori universali: autoanalisi docente 
  7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 
  8. Interventi sul percorso curricolare (secondaria I gradosecondaria II grado scuola infanzia e primaria) – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) – programmazione differenziata, chi decide – Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo
  9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
  10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative
  11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari
  12. PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza FAQ

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Riforma sostegno, adempimenti 2020/21: PEI provvisorio entro il 30 giugno e curricolo studente

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Sostegno alunni con disabilità, redazione del PEI spetta al Gruppo operativo inclusione (GLO). Chi partecipa, quali i compiti [LINEE GUIDA]

Modelli PEI, normativa e allegati

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