Nuovo PEI, niente da fare: ancora bocciato il Ministero dal Consiglio di Stato. SENTENZA [PDF]

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Un’altra ordinanza del Consiglio di Stato ha bocciato il Nuovo PEI confermando dunque quanto stabilito dall’inizio: il decreto ministeriale che prevede le novità in tema di inclusione non sono idonee in alcuni punti. Rimane tutto come sancito dal Tar Lazio nella sentenza del 24 settembre. Adesso si attende la sentenza di merito.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 26 novembre, sostiene che il decreto 182 deve restare annullato e che non bisogna sospendere la sentenza del TAR.

Del resto – si legge nella ordinanza del 26 novembre – non potrebbe sostenersi che l’annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un’incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto de quo, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria”.

SENTENZA del 26 novembre

Il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, è stato infatti annullato dal giudice amministrativo del Lazio

Le motivazioni dell’annullamento da parte del Tar Lazio, sono le seguenti:

  • sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  • è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  • è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

Annullate anche tutte le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base a range predeterminato e in base al cosiddetto “debito di funzionamento”.

In particolare il TAR ha osservato che l’amministrazione non avrebbe potuto emanare il nuovo modello di PEI senza la previa disciplina delle modalità di accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

SENTENZA dell’8 novembre

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