Nuovo PEI, ecco le linee guida per il profilo di funzionamento e per la redazione delle certificazioni di disabilità [SCARICA PDF]
Dopo moltissima attesa sono state pubblicate dal Ministero della Salute le linee guida relative alla certificazione di disabilità e al profilo di funzionamento per la redazione del nuovo PEI su base ICF.
Si tratta di un documento molto importante richiesto a lungo da associazioni, insegnanti e dirigenti scolastici in quanto uno dei punti di riferimento per la redazione del nuovo PEI.
Le Linee Guida definiscono:
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto di ICF dell’OMS”.
Il decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità, rispetto alle quali le presenti Linee Guida intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale:
- una nuova composizione della commissione: l’art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017, modificando l’art. 4 della legge n. 104 del 1992, individua specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva;
- un nuovo momento accertativo: l’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che “Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento…”;
- una modalità valutativa che tenga conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;
- il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) come comune denominatore di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento, accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, redazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
- la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS: il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il profilo di funzionamento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), e parte integrante del Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 3283;
- l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale;
- la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS): la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
- la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI.
Viene confermata la validità dell’indicazione contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n.104, ove è previsto, ai fini del coordinamento e dell’integrazione tra i sevizi territoriali, la stipula degli accordi di programma di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Le figure sottostanti schematizzano il flusso accertativo di invalidità civile, handicap e disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e i rapporti del predetto flusso con l’elaborazione del Profilo di Funzionamento e del Piano educativo individualizzato (PEI).
LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE
La vicenda giudiziaria del modello PEI
Un aspetto importante da ricordare riguarda il fatto che il modello di PEI da adottare, come spiega la stessa nota ministeriale del 13 ottobre, deve essere quello previsto dal decreto interministeriale 182/2020.
Successivamente al perfezionamento del nuovo decreto interministeriale, sarà cura del Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI.
La precisazione è d’obbligo considerando la vicenda giudiziaria che ha contraddistinto il nuovo decreto sul PEI negli ultimi mesi.
Il tribunale amministrativo del Lazio con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 ha bocciato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.
Il Tar aveva motivato in questo modo:
- sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
- è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.
A stretto giro il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimento alla luce della sentenza.
La sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile prosegue dunque il percorso tortuoso del nuovo PEI.